FOCUS NORMATIVO NOVEMBRE 2025
- AM.SA s.r.l.

- 6 feb
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AMBIENTE
«Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia e la progettazione sono stati definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, che aggiorna la normativa precedentemente contenuta nel DM 23 giugno 2022, per favorire la sostenibilità e l'economia circolare negli appalti pubblici.
Le specifiche riguardano la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l'adeguamento di edifici, imponendo requisiti per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica e l'uso di risorse.
Il decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 2026.
«Stato delle acque marine: i nuovi traguardi ambientali»

Sulla Gazzetta Ufficiale del n. 277 del 28 novembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 novembre 2025
Il Decreto aggiorna la determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definisce i nuovi traguardi ambientali per l'Italia.
Il provvedimento abroga il precedente decreto del 15 febbraio 2019.
SICUREZZA
«Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile»

Il Decreto-legge 159/2025 è un provvedimento urgente che introduce modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come il rafforzamento della "patente a crediti" con sanzioni più severe e una maggiore decurtazione di punti per lavoro irregolare.
Tra le altre novità, prevede anche la tutela contro condotte violente o moleste, l'introduzione di strumenti digitali e incentivi per le aziende virtuose, e la revisione delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.
Si sottolineano le seguenti modifiche:
Obbligo di definire nelle notifiche preliminari e nei PSC gli appalti e i subappalti;
Obbligo di valutazione dei mancati infortuni;
Modifica dell’art 77, esteso ora anche agli specifici indumenti di lavoro;
Modifica dell’art 113, con obbligo di sistema di protezione per le scale superiori a 2 m di altezza;
Modifica dell’art 115, introducendo una gerarchia tra i vari sistemi di protezione individuale anticaduta e obbligo di valutazione della idoneità dei punti di ancoraggio.
«Infortunio durante pulizia di una macchina e responsabilità del datore di lavoro»
La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 38145 del 24 novembre 2025, ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per un infortunio durante la pulizia di una macchina.
Il DVR non includeva i rischi specifici, la formazione obbligatoria era assente e non erano previste procedure operative sicure. L’operaio ha eseguito una pulizia manuale seguendo prassi informali, senza blocco energetico.
Il datore di lavoro non ha garantito la sorveglianza sanitaria né le misure previste dal D.Lgs. 81/08.
«Scarica elettrica durante le operazioni di collegamento di una cella frigorifera. Norma CEI 11-27 relativa a "lavori su impianti elettrici" ed esclusione del comportamento abnorme del lavoratore»

La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 38293 del 26 novembre 2025, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso a un operaio folgorato durante lavori elettrici in cantiere, escludendo che la mancata utilizzazione dei guanti di protezione integri un comportamento abnorme.
Secondo i giudici, il datore non aveva adottato le misure di sicurezza necessarie né impedito l’accesso all’area pericolosa, rendendo prevedibile il rischio e mantenendo integro il nesso causale con l’evento lesivo.
«Le esposizioni all’amianto e le indicazioni della direttiva 2023/2668»
L’INAIL ha pubblicato una scheda informativa che si sofferma sulle nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668 in merito alle esposizioni ad amianto.
Il documento illustra il contesto e le motivazioni che hanno portato il Parlamento Europeo ed il Consiglio all’emanazione della nuova direttiva, evidenziando le principali tipologie di esposizione ad amianto e le probabili ricadute sulle attività lavorative, al fine della minimizzazione dei rischi connessi a tale agente cancerogeno.
ANTINCENDIO
«Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. La Regola Tecnica Verticale V.11 del Codice di prevenzione incendi»
La costante evoluzione della normativa di prevenzione incendi, in particolare con l’affermazione del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), richiede ai professionisti del settore una profonda comprensione delle metodologie applicative.

Un campo di intervento particolarmente delicato e complesso è quello delle strutture sanitarie, per le quali l’INAIL ha recentemente pubblicato la guida 2025: “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie – La Regola Tecnica Verticale V.11 del Codice di prevenzione incendi”.
La pubblicazione, realizzata in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si configura come uno strumento essenziale per illustrare l’applicazione della Regola Tecnica Verticale (RTV) V.11 (D.M. 29 marzo 2021) in contesti di ristrutturazione e ampliamento.
«Indicazioni operative prove sperimentali antincendio»
La circolare dei Vigili del Fuoco, pubblicata il 22 ottobre 2025, fornisce indicazioni operative sull’applicazione del Capitolo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi che riguarda l’utilizzo di prove sperimentali e protocolli non standardizzati.
Vengono chiarite le modalità di richiesta del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e le procedure di valutazione da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica antincendio ed energetica (“DCPSTAE”).
«Il vocabolario della sicurezza antincendio»
L’ente di normazione italiano ha recepito in italiano la norma che definisce la terminologia relativa alla sicurezza antincendio.
Negli ultimi vent’anni la sicurezza antincendio ha conosciuto uno sviluppo significativo. La progettazione ingegneristica è cresciuta, soprattutto per quanto riguarda le strutture e i progetti di costruzioni, e si sono affermati nuovi approcci basati sulle prestazioni. In questo contesto in continua evoluzione diventa sempre più importante adottare un linguaggio comune, che vada oltre le tradizionali prove al fuoco, per rendere chiari e condivisi i concetti chiave del settore.
In questo scenario la commissione Comportamento all’incendio ha recepito in italiano la EN ISO 13943. La prima edizione del 2000 conteneva circa 180 definizioni, mentre l’edizione attuale ne include molte di nuove, aggiornate e riviste, seguendo il rapido progresso delle tecnologie per la sicurezza antincendio.
La UNI EN ISO 13943 definisce termini generali per creare un vocabolario chiaro e condiviso sulla sicurezza antincendio, valido per edifici, opere di ingegneria civile e altri elementi dell’ambiente costruito. Il vocabolario viene aggiornato man mano che nuovi termini e concetti vengono concordati e introdotti. Va ricordato che alcuni termini possono avere significati diversi nei regolamenti rispetto alla norma; quindi, in quei casi le definizioni del documento potrebbero non applicarsi.
I termini contenuti nella UNI EN ISO 13943 coprono diversi ambiti e livelli di approfondimento:
Concetti fondamentali, alla base della sicurezza antincendio;
Concetti più specifici, utilizzati nelle prove al fuoco o nell’ingegneria della sicurezza in caso di incendio, e talvolta presenti anche nelle norme ISO o IEC relative al fuoco;
Concetti correlati, come quelli impiegati nell’ingegneria edilizia e civile.



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