FOCUS NORMATIVO GENNAIO - FEBBRAIO 2026
- AM.SA s.r.l.

- 4 giorni fa
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AMBIENTE
«CAM Edilizia 2025: cosa cambia dal 2 febbraio 2026 e come devono adeguarsi le imprese»
Il 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto CAM Edilizia 2025, che sostituisce e aggiorna le precedenti disposizioni dedicate all’edilizia pubblica.
Il decreto è entrato in vigore il 2 febbraio 2026.
L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale delle opere, guardando non solo alla fase di costruzione, ma a tutta la vita dell’edificio, dalla progettazione fino allo smaltimento finale.
Con questo aggiornamento vengono superate le vecchie regole e alle imprese vengono richieste maggiori attenzioni su materiali, processi e qualità del lavoro.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono regole che tutte le gare pubbliche devono rispettare. Sono stabilite dal Ministero dell’Ambiente e servono a rendere gli appalti più sostenibili, riducendo sprechi, inquinamento e consumi.
Si applicano a diversi settori, tra cui edilizia, arredo urbano e tessile.
I CAM Edilizia 2025 alzano l’asticella della sostenibilità e introducono nuove richieste, tra cui:
uso di certificazioni ambientali ufficiali per dimostrare l’impatto ridotto dei prodotti;
controlli più rigorosi sulla qualità dell’aria negli ambienti interni, con limiti più stringenti per le emissioni di prodotti volatili organici;
nuovi requisiti di competenza e qualificazione per il personale coinvolto;
obbligo di valutare impatti e costi lungo tutto il ciclo di vita dell’opera (LCA e LCC);
rispetto del principio DNSH, che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente;
punteggi aggiuntivi per chi utilizza protocolli di sostenibilità come LEED, BREEAM o ITACA;
maggiore integrazione del BIM per garantire controllo, tracciabilità e trasparenza.
Una novità importante è che il CAM 2025 rafforza il ruolo del progettista, che è chiamato a rendere più chiari e verificabili gli obiettivi ambientali del progetto.
Fin dalle prime fasi devono essere integrate le valutazioni su energia, acqua e materiali, dimostrando la coerenza delle scelte progettuali. Viene inoltre richiesta maggiore attenzione alla durata dell’opera, alla sua manutenzione e alla gestione del fine vita.
Il decreto propone un percorso più ordinato e comprensibile, che facilita anche il lavoro delle stazioni appaltanti nel controllo dei progetti.
I CAM Edilizia si applicheranno a tutte le nuove gare pubbliche, inclusi progettazione e direzione lavori, manutenzioni, lavori e contratti integrati, oltre ai progetti interni delle stazioni appaltanti non ancora approvati entro quella data.
L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i CAM alle nuove norme europee e nazionali, alle innovazioni del settore edilizio e per ridurre in modo più efficace l’impatto ambientale delle opere lungo tutto il loro ciclo di vita.
«Pubblicata la delibera sulla disciplina del Responsabile Tecnico e il calendario delle verifiche»
Il 4 dicembre 2025 è stata pubblicata la delibera n. 6 del 26 novembre 2025, con la quale è stata unificata e aggiornata la disciplina del Responsabile Tecnico (RT).
La nuova disciplina è entrata in vigore il 2 gennaio 2026.
Tra le principali novità, la delibera prevede che il legale rappresentante che abbia ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico per tre anni consecutivi, nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo, possa assumere l’incarico di RT senza dover sostenere la verifica di idoneità.
Resta comunque fermo il requisito del possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, requisito che la delibera estende anche ai legali rappresentanti dispensati dalle verifiche di idoneità.
Si segnala inoltre che sul sito ufficiale dell’Albo Gestori Ambientali sono stati pubblicati il calendario delle verifiche di idoneità RT per l’anno 2026 e i nuovi quiz per le prove d’esame.
SICUREZZA
«Adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026»
Con il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2026, n. 20, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026, documento programmatico che definisce le linee strategiche e operative per il rafforzamento della prevenzione e della tutela nei contesti lavorativi. Il decreto, stabilisce che il Piano decorre dalla data di adozione e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Il Piano si colloca nel solco del precedente documento 2025 e si fonda sul quadro normativo delineato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché sulle più recenti disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha rafforzato il sistema di prevenzione, vigilanza e responsabilità d’impresa. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, imprese e lavoratori per promuovere una cultura diffusa della sicurezza, ispirata alla “Visione Zero” rispetto agli infortuni mortali.
La struttura del Piano è articolata in sezioni dedicate a finalità, destinatari, durata e modalità di attuazione. Due le direttrici principali di intervento: da un lato le attività promozionali e di prevenzione, dall’altro le attività di vigilanza e controllo. Tra gli obiettivi prioritari figurano la sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori, il sostegno alle imprese, il rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo e l’attuazione di controlli mirati e coordinati.
Particolare rilievo assume il coinvolgimento coordinato del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il Piano prevede campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione, l’attuazione delle disposizioni del DL 159/2025 in materia di incentivi e tracciamento dei mancati infortuni, il sostegno economico alle imprese virtuose, l’avvio di campagne straordinarie di vigilanza e il potenziamento dell’interscambio delle banche dati in ambito di prevenzione.
Ampio spazio è dedicato anche alla formazione, con il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione e del Merito, INAIL e INL per la diffusione della cultura della sicurezza nell’ambito della formazione scuola-lavoro, nonché alla promozione di sistemi di gestione, incentivi economici e strumenti innovativi per la prevenzione nei settori a maggiore rischio.
Dall’attuazione del Piano non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le attività saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso le amministrazioni coinvolte.
«Le novità per la sicurezza sul lavoro»
La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 fornisce i chiarimenti operativi sulle novità introdotte dal D.L. 159/2025 (convertito in Legge 198/2025) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni introducono cambiamenti che riguardano:
controlli su appalti e subappalti
badge di cantiere;
patente a crediti;
formazione sicurezza;
sorveglianza sanitaria;
obblighi per le aziende.
L’obiettivo del legislatore è rafforzare la tutela dei lavoratori e migliorare l’efficacia dei controlli ispettivi, soprattutto nei settori a maggiore rischio come edilizia, logistica e agricoltura. Di seguito analizziamo le principali novità e cosa devono fare le aziende per adeguarsi.
La Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce l’applicazione delle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza Lavoro 2025, che ha modificato numerose disposizioni del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Le indicazioni contenute nel documento sono destinate principalmente agli organi di vigilanza, ma riguardano direttamente:
datori di lavoro
imprese edili
aziende in appalto e subappalto
consulenti e professionisti della sicurezza.
«Responsabilità del datore di lavoro per la caduta del lavoratore dalla scala durante la tinteggiatura del soffitto»
La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 318 del 7 gennaio 2026, ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per la fornitura di attrezzature inidonee e l'incompletezza del POS.
Non rileva il principio di affidamento: il datore resta il primario gestore del rischio di caduta dall'alto e non può delegarlo al lavoratore.
L'omissione nella valutazione preventiva impedisce l'adozione di misure collettive necessarie, rendendo il titolare colpevole dell'evento.
La condotta del dipendente non esonera la ditta se le carenze strutturali di sicurezza e la mancanza di strumentazione idonea sono manifeste.

«Responsabilità del preposto per caduta del lavoratore dal ponteggio»
La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, riguardo alla caduta di un lavoratore dal ponteggio, ha confermato la responsabilità del preposto per mancata segnalazione del pericolo in cantiere, anche verso i lavoratori di altre imprese.
«Le reti di sicurezza contro la caduta di oggetti»
L’INAIL ha pubblicato il Quaderno di Ricerca “Le reti di sicurezza contro la caduta di oggetti”.
La necessità di proteggere i lavoratori e le persone che sostano e/o transitano sotto una zona pericolosa, dalla caduta dall’alto di oggetti quali detriti, mattoni, utensili e simili hanno forma, è assai frequente.
Il comportamento delle reti, a seguito della caduta di oggetti, non è molto conosciuto a livello scientifico internazionale; non risulta, dalla documentazione attualmente disponibile che siano stati effettuati studi specifici in materia.
Le prove, in particolare, devono dimostrare che le reti resistono ai carichi dinamici significativi derivanti dalla caduta dall’alto di oggetti che impattano sulla rete o che potrebbero perforarla.
Il documento riporta, nella prima parte, alcuni di questi prodotti di fabbricanti italiani ed esteri, con l’indicazione delle caratteristiche dichiarate dai rispettivi fabbricanti. Tali prodotti sono comunemente utilizzati nei cantieri per la protezione dei lavoratori e dei passanti dalla caduta dall’alto di detriti.
Nella seconda parte, il testo illustra l’assetto sperimentale e i risultati di una serie di prove, basate su test dinamici di simulazione della caduta, che hanno permesso di stabilire i requisiti e le caratteristiche delle reti contro la caduta di oggetti per permetterne l’utilizzo in sicurezza.
I risultati di tale sperimentazione sono stati utilizzati a supporto della stesura delle norme UNI 11808-3:2025 - Attrezzature provvisionali - Reti di sicurezza - Parte 3: Reti contro la caduta di piccoli oggetti. Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo e UNI 11808-4:2025- Attrezzature provvisionali - Reti di sicurezza - Parte 4: Reti contro la caduta di oggetti - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo.
ANTINCENDIO
«Regole antincendio per bar, ristoranti e locali»
Con la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha fornito nuovi chiarimenti sull'inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, di bar, ristoranti e pubblici esercizi in cui è presente musica o animazione.
Un tema che negli anni ha creato dubbi operativi:
quando un locale resta un semplice pubblico esercizio;
quando può essere assimilato ai locali di pubblico spettacolo.
La circolare chiarisce che la sola presenza di intrattenimento non fa automaticamente scattare la disciplina dei locali di spettacolo, ma introduce un elemento chiave: conta come cambia l’uso reale del locale.
Nel documento si parla anche di:
rapporto con il D.P.R. 151/2011;
casi in cui gli obblighi antincendio si applicano comunque;
gestione dell’affollamento;
impostazione corretta della valutazione del rischio incendio.
Indicazioni che hanno effetti pratici per gestori, consulenti e professionisti della sicurezza.
«Tecnico manutentore qualificato. Sistema a schiuma»
Il recente Chiarimento interpretativo n. 2271 del 5 febbraio 2026 rafforza un principio oggi reso pienamente operativo: il manutentore antincendio deve essere formalmente qualificato.
Esame Obbligatorio: È necessario il superamento dell’esame previsto dalla normativa.
Sistemi Specifici: Vengono definiti i contenuti minimi per impianti sprinkler, a schiuma e sistemi di rivelazione fumi.
Verificabilità: La documentazione deve essere completa e pronta per le sedi ispettive.
Pertanto non basta più affidarsi alla “ditta di fiducia” storica: è obbligatorio esigere una qualifica dimostrabile per ogni tipologia di impianto.




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