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FOCUS NORMATIVO DICEMBRE 2025

  • Immagine del redattore: AM.SA s.r.l.
    AM.SA s.r.l.
  • 4 ore fa
  • Tempo di lettura: 7 min

AMBIENTE


«Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»


Il 18 dicembre 2025 è entrata in vigore la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.

Il legislatore introduce una serie di importanti misure nel settore dei rifiuti, incidendo su responsabilità estesa del produttore (EPR), RAEE e gestione dei fanghi di depurazione.


Responsabilità estesa del produttore: ampliamento delle aree di deposito preliminare

L’articolo 5 della Legge n. 182/2025, rubricato “Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore”, modifica l’art. 185-bis, comma 1, lettera b), del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

La norma estende le modalità di deposito preliminare alla raccolta per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche quando tale responsabilità sia istituita su base volontaria. In particolare, oltre che presso i locali del punto vendita dei distributori, il deposito potrà avvenire:

-          nelle aree di pertinenza dei distributori;

-          in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori;

-          in spazi messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.


RAEE: ritiro gratuito dei piccoli apparecchi senza obbligo di acquisto

L’articolo 70 introduce una significativa novità in materia di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

La disposizione prevede che i distributori, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, possano effettuare anche il ritiro gratuito di RAEE domestici di piccolissime dimensioni, senza:

  • obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente;

  • oneri economici per l’utente finale.


Fanghi di depurazione: delega al Governo per il riordino della disciplina

Di particolare rilievo è l’articolo 71, che conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e utilizzo del digestato da rifiuti. Il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche modificando il D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.



SICUREZZA


«Conversione in legge con modifiche del Decreto n. 159 del 31 ottobre 2025»


Il Decreto-Legge n. 159, recante le “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è stato convertito in legge, con la Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il giorno successivo.

Si riportano di seguito le modifiche introdotte in fase di conversione.


La formazione della sicurezza

È stato inserito l’art. 1-bis, il quale disciplina il “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

In sostanza, la formazione sulla sicurezza, e l’eventuale addestramento specifico, deve concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (ovvero dall’avvio della prestazione presso l’utilizzatore). Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione e non dalla stipula del contratto con l’agenzia.


Cantieri: badge e patente a crediti

Per quanto riguarda i cantieri, l’aggiornamento dell’art. 3 sulle “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti si prevede:

  • introduzione del badge, o tessera di riconoscimento, in formato digitale per tutti quei lavoratori impiegati in appalti e subappalti;

  • in fase di conversione si è precisato che l’art. 55, comma 5, lettera i) del D.lgs. 81/08 si applica a ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale;

  • per quanto riguarda la patente a crediti, sono stati previsti degli aggiornamenti nel capoverso 7-bis: il riferimento è ai “numeri 21 e 24”, e non solo 21, e la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale”. Viene previsto, inoltre, che al comma 9, siano considerate anche le risultanze dei verbali notificati, di cui al comma 7-bis.


Prevenzione e formazione

Sono state apportate delle modifiche all’art. 5:

  • è stata prevista una sostituzione dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti, prevedendo l’obbligo di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, previste all’art. 115, oppure gabbie di sicurezza. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni sarà a partire dal 1° febbraio 2026; l’altezza è stata confermata a 5 metri (era 2 metri nel DL);

  • è stato previsto che, con regolamento adottato con DPCM, siano indicate le modalità di applicazione del decreto rispetto all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


Tracciamento dei mancati infortuni

La legge n. 198 ha confermato l’utilizzo delle linee guida sul tracciamento e le analisi dei mancati infortuni (art.15).

In sede di conversione è stato precisato che le linee guida sono adottate considerando le procedure dell’INAIL. Inoltre, queste linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.


Protezione civile

Confermata l’introduzione delle disposizioni dedicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Nella fase di conversione si è precisato l’ambito di applicabilità, includendo i gruppi comunali, intercomunali e provinciali.

Sono stati aggiunti commi che disciplinano specificatamente il profilo delle sanzioni: secondo gli obblighi dei relativi articoli, gli artt. 55, 56 e 59 del D.Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.


«Infortunio mortale del lavoratore travolto dal ribaltamento di una pila di eco-balle. Omessa predisposizione di idonee barriere e misure di protezione contro la caduta di materiali»

La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 38782 del 1° dicembre 2025, ha confermato la responsabilità dell’azienda in relazione all’infortunio mortale di un lavoratore travolto dal ribaltamento di una pila di eco-balle presso un impianto di trattamento rifiuti.

Il caso rappresenta un importante punto di riferimento per tutte le aziende che operano nello stoccaggio, movimentazione e gestione di materiali pesanti e instabili.

La Cassazione, infatti, ribadisce con forza l’obbligo, per il datore di lavoro, di predisporre misure di prevenzione adeguate e verificabili, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.


«Caduta mortale dal lucernaio e omessa predisposizione dei dispositivi di protezione: posizioni di garanzia di fatto»

La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 39520 del 09 dicembre 2025, ha ribadito che essere solo formalmente datore di lavoro o amministratore non esonera dalla responsabilità penale per violazioni delle norme antinfortunistiche.

Richiamando gli artt. 2 e 299 del D.lgs. 81/2008, la Corte ha evidenziato che la posizione di garanzia grava sia sul titolare formale del rapporto di lavoro sia su chi, di fatto, esercita poteri datoriali.

Nel caso esaminato, l’imputata, amministratrice solo apparente di un’impresa edile gestita dal padre, è stata ritenuta responsabile per omicidio colposo a seguito della morte di un operaio precipitato durante lavori in quota, poiché non aveva vigilato sull’adozione delle misure di sicurezza. L’intestazione fittizia non elimina gli obblighi di tutela: il datore formale risponde come quello di fatto, salvo che abbia conferito una delega di funzioni valida ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 81/2008.


«Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni (near miss) e delle situazioni pericolose»


Nel mese di dicembre 2025 l'INAIL, in collaborazione con Formedil e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha pubblicato un manuale operativo per le imprese edili su "Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni (near miss) e delle situazioni pericolose", introducendo modelli di segnalazione digitalizzabili e procedure per analizzare e prevenire gli incidenti prima che si verifichino, rafforzando la cultura della sicurezza e la responsabilizzazione diffusa nel settore edile, in linea con le normative e la ISO 45001.


Obiettivo del Manuale (2025)

  • Prevenzione proattiva: Trasformare i near miss (quasi incidenti) in opportunità di apprendimento per evitare eventi lesivi futuri, anziché reagire solo dopo gli infortuni.

  • Strumenti operativi: Fornire schede di segnalazione, indicatori di performance e procedure per la gestione interna e la digitalizzazione dei dati.

  • Approccio sistematico: Promuovere una raccolta dati strutturata per l'analisi delle cause e il miglioramento continuo della sicurezza nei cantieri.


Punti Chiave

  • Collaborazione INAIL-FORMEDIL: Un accordo rinnovato che integra competenze tecniche e formative, come evidenziato dal manuale pubblicato nel dicembre 2025.

  • Importanza nei Cantieri Edili: I near miss sono cruciali in edilizia per via della complessità delle lavorazioni e della rotazione del personale, offrendo informazioni preziose sui rischi.

  • Coinvolgimento: Richiede un cambiamento culturale che coinvolga tutti gli attori del cantiere, lavoratori e dirigenti, per una sicurezza partecipata.

Il manuale è disponibile sui siti di INAIL e di Formedil.



ANTINCENDIO


«Sicurezza antincendio: proroga luoghi della cultura al 2026»

Con il decreto "Milleproroghe", D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025, slitta ancora il termine per l’adeguamento alla sicurezza antincendio nei luoghi della cultura. La scadenza viene posticipata al 31 dicembre 2026, confermando un percorso che negli ultimi anni ha già registrato più rinvii.

Il differimento riguarda gli interventi di messa a norma e gli adempimenti collegati, con un’estensione significativa del perimetro ai beni di enti territoriali sottoposti a tutela.

Nel testo è richiamata espressamente anche l’adozione del Piano di limitazione dei danni (PLD), strumento operativo per proteggere il patrimonio culturale nelle emergenze, che entra nel quadro delle attività da completare entro la nuova data.

Il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2026 sostituisce le scadenze precedenti e si applica agli immobili e ai siti che, pur rientrando nel perimetro di ricognizioni e programmi di messa a norma, non hanno ancora concluso l’adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi.

In sostanza, la proroga “congela” l’obbligo di completare gli interventi entro il 2026, lasciando più tempo alle amministrazioni per programmare e attuare le misure richieste.

La novità più rilevante è l’ampliamento dei soggetti interessati.

Il differimento, infatti, non riguarda solo gli immobili nella disponibilità dei Ministeri, ma si estende anche a istituti e luoghi della cultura appartenenti a Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, quando si tratta di beni sottoposti a vincolo di tutela:

Ministero della Cultura e altri Ministeri che hanno in uso immobili rientranti nel perimetro della ricognizione prevista dalla L. 145/2018;

Enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

In pratica, oltre a musei e sedi ministeriali, la scadenza interessa anche musei civici, biblioteche comunali, archivi, complessi monumentali, parchi e aree archeologiche gestiti da Regioni, Province e Comuni, quando ricadono nel regime di tutela e nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 


Cosa va completato entro il 31 dicembre 2026

La proroga riguarda la “messa a norma” nel suo significato operativo: non solo l’esecuzione di lavori e installazioni, ma anche la chiusura dell’iter tecnico-amministrativo della prevenzione incendi (progetto, eventuali prescrizioni, adeguamenti conseguenti, documentazione finale).

In concreto, entro la scadenza devono risultare attuate le misure necessarie per raggiungere condizioni di sicurezza antincendio coerenti con le norme applicabili al caso specifico e con i vincoli di tutela

 
 
 

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