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FOCUS NORMATIVO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2025

  • Immagine del redattore: AM.SA s.r.l.
    AM.SA s.r.l.
  • 13 nov
  • Tempo di lettura: 8 min

AMBIENTE


Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 11 settembre

«Modifiche al decreto CAM STRADE»

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È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2025, il D.M. 11 settembre 2025, con cui il MASE modifica l’Allegato 1 del D.M. 5 agosto 2024 relativo ai CAM Strade.

Le novità riguardano correzioni tecniche, aggiornamenti normativi e una fase transitoria sull’uso di materiali riciclati, con l’obiettivo di chiarire e semplificare l’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali.

I CAM (Criteri Ambientali Minimi) rappresentano i requisiti ambientali che le stazioni appaltanti sono tenute a inserire nelle procedure di gara per garantire un approccio sostenibile negli appalti pubblici. Nel caso specifico delle infrastrutture stradali, i CAM, entrati in vigore il 21 dicembre 2024, fissano criteri per la progettazione, costruzione e manutenzione delle opere, con particolare attenzione all’utilizzo di materiali riciclati, alla riduzione degli impatti ambientali e all’efficienza energetica dei processi.

Il decreto correttivo sui CAM Strade interviene su più fronti per rendere più chiaro e applicabile il quadro normativo. Da un lato, vengono corretti errori materiali e integrati riferimenti legislativi, con la soppressione del paragrafo “Specifiche del progetto” e l’aggiornamento delle definizioni in linea con il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

Un’altra modifica rilevante riguarda la gestione dei conflitti con le norme tecniche di settore: il testo chiarisce le modalità di applicazione dei CAM nei casi in cui possano sovrapporsi o divergere da prescrizioni tecniche, evitando contrasti operativi e garantendo un approccio coerente nella fase di gara. Il decreto, inoltre, stabilisce che le nuove regole si applicano anche ai procedimenti già avviati, introducendo però disposizioni transitorie per non bloccare i progetti in corso.

Particolare attenzione è posta ai materiali e al contenuto riciclato. Fino al 24 settembre 2028 è previsto un regime semplificato: le certificazioni sui calcestruzzi potranno riportare solo il valore complessivo di materiale riciclato o recuperato, senza necessità di dettaglio analitico. Le soglie minime di riciclato nei conglomerati bituminosi sono state riviste, mentre è stata esplicitata la possibilità di utilizzare materiali derivanti da processi “End-of-Waste” autorizzati, anche con contenuto riciclato al 100 %, in usi specifici come rinterri e riempimenti.

Infine, il decreto introduce semplificazioni operative per la documentazione e gli studi LCA, spesso ritenuti troppo onerosi, e fornisce indicazioni più chiare sull’impiego di fonti energetiche alternative, in particolare biocarburanti, nei processi produttivi legati alla costruzione e manutenzione delle infrastrutture.

Il Decreto è in vigore il 24 settembre 2025.


Legge n. 147 del 3 ottobre 2025

«Conversione in legge del decreto legge n.116 del 8 agosto 2025 "terra dei fuochi"»

Il Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 ha introdotto modifiche rilevanti al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Codice penale e al D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto ai reati in materia di Rifiuti.

Il decreto, noto anche come Decreto “Terra dei Fuochi”, è stato convertito in legge il 3 ottobre 2025 ed è in vigore come Legge 147/2025 dall’8 ottobre.

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Punti fondamentali del decreto rifiuti sono l’introduzione di nuove sanzioni sui Rifiuti e aggravanti legate all’attività di impresa.

Con la Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025, il Ministero dell’Interno ha, inoltre, fornito chiarimenti operativi sull’abbandono dei rifiuti e sull’uso della videosorveglianza, mentre il successivo passaggio al Senato ha ricalibrato l’impianto sanzionatorio distinguendo in modo più netto tra violazioni amministrative e penali.

Il Decreto Terra dei Fuochi introduce, in breve, pene più severe, nuove fattispecie di reato e responsabilità estese che delineano un contesto in cui la conformità normativa diventa un requisito imprescindibile per la gestione dei Rifiuti.

Molte fattispecie sono state inasprite e, in taluni casi, trasformate in delitti; al contempo, per alcune violazioni formali o colpose di soggetti autorizzati il Senato ha previsto un regime contravvenzionale.

Per i Produttori di Rifiuti ciò significa organizzare con rigore il deposito temporaneo, verificare regolarmente le autorizzazioni di impianti e trasportatori, compilare correttamente Registri e Formulari e utilizzare strumenti digitali conformi a RENTRI per assicurare la tracciabilità completa.

 

Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 251 del 10 ottobre 2025

«Regola tecnica per le reti di trasporto di CO2 al sito di stoccaggio»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 ottobre 2025 “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio”.

In particolare, il Decreto:

- stabilisce le norme per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle reti di condutture per il trasporto di CO2.

-  mira a garantire la sicurezza, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi.

si applica agli impianti nuovi e alle modifiche di impianti esistenti.


SICUREZZA


Pubblicazione INAIL - L’ACCERTAMENTO TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE MACCHINE UTENSILI

«Nuove schede tecniche su macchine utensili e requisiti di sicurezza - agosto 2025»

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato il documento L’ACCERTAMENTO TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE MACCHINE UTENSILI, una pubblicazione pensata per supportare il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. La guida raccoglie quindici schede tecniche dedicate alle macchine afferenti al comitato normativo TC143, con l’obiettivo di evidenziare le principali non conformità riscontrate nel corso degli accertamenti, fornendo al tempo stesso indicazioni sulle soluzioni costruttive considerate conformi alla Direttiva Macchine. Esse sono:

  1. Pressa-piega idraulica orizzontale

  2. Pinzatrice elettroidraulica

  3. Segatrice a nastro

  4. Curvatrice universale

  5. Alesatrice per cilindri e spianatrice per superfici piane

  6. Levigatrice a nastro con pulitrice

  7. Pressa idraulica verticale

  8. Tornio

  9. Tornio parallelo ad autoapprendimento

  10. Segatrice a nastro orizzontale

  11. Cesoia punzonatrice

  12. Alesatrice-fresatrice

  13. Pulitrice

  14. Molatrice per molle

  15. Pantografo

Ogni scheda si articola in tre sezioni:

  • una descrizione della macchina, comprensiva della denominazione e delle modalità d’uso;

  • un richiamo alle norme tecniche armonizzate di riferimento;

  • infine, una parte di accertamento tecnico, che include sia la segnalazione della presunta non conformità sia il relativo parere tecnico.

La pubblicazione si rivolge a un pubblico ampio: organi di vigilanza, datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, fabbricanti, importatori e distributori di macchine utensili. Offrendo un’analisi puntuale delle problematiche più frequenti e delle carenze ricorrenti, la guida rappresenta uno strumento prezioso anche nella fase di selezione e acquisizione delle macchine, permettendo di riconoscere eventuali vizi palesi prima della messa in servizio.

 

Sentenza n. 32520 del 01 ottobre 2025

«Omessa vigilanza sul corretto uso della scala a pioli doppia e caduta del lavoratore: responsabilità del preposto»

La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 32520 del 01 ottobre 2025, ha confermato la condanna del preposto per omessa vigilanza sull’uso di una scala a pioli e riaffermato la natura di garante della sicurezza che grava sul preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

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Nel merito: condanna del preposto per omessa vigilanza, ovvero per aver consentito che il lavoratore utilizzasse la scala in assenza di un lavoratore che la tenesse ai piedi.

La difesa del preposto in Cassazione: non era stato dimostrato che l'attività compiuta dal lavoratore fosse stata espressamente richiesta dal preposto. L'art. 20, lett. b), D.Lgs. 81/08 impone ai lavoratori di eseguire solo le opere che vengano loro espressamente richieste, mentre, nel caso di specie, il lavoratore avrebbe operato al di fuori delle direttive ed in violazione dei propri obblighi.

I Supremi Giudici: premesso che, in tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi, anche nel senso di impedire prassi lavorative contra legem. In ogni caso, indipendentemente dal conferimento dell'incarico da parte dell'imputato, la sentenza impugnata ha ricordato che l'attività svolta dal lavoratore era avvenuta "palesemente sotto gli occhi" dell'imputato, il quale si trovava proprio nell'area dove stava operando la vittima e, quindi, non poteva non avere visto il B.B. salire sulla scala e procedere alle operazioni di pulitura.

La Suprema Corte conferma la condanna del preposto.


Consiglio dei ministri n. 147 del 28 ottobre 2025

«Approvato nuovo decreto legge con misure urgenti per la sicurezza sul lavoro»

Il Consiglio dei ministri n. 147 del 28 ottobre 2025 ha approvato un nuovo decreto-legge che ha introdotto misure per la prevenzione, la formazione, la vigilanza e la cultura della sicurezza nell’ambito lavorativo.

Di seguito un riassunto dei provvedimenti:

-  incentivi per riduzione infortuni e imprese virtuose: revisione aliquote Inail dal 2026 e dei contributi agricoli, possibilità di esclusione dal bonus oscillamento infortunistico;

- adesione a Rete del lavoro agricolo di qualità con assenza di condanna penale o amministrativa per la sicurezza, assegnabili risorse Inail;

-   vigilanza mirata Inail per appalti e subappalti in edilizia:

-   precompilazione badge di cantiere e patente a crediti per lavoratori SIISL;

-   potenziamento ispettori Inail e Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;

-   formazione RLS: L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi;

-  previsto prossimo Accordo Stato – Regioni con criteri per l’accreditamento presso le Regioni degli enti formativi;

-   scuola-lavoro: estensione tutela assicurativa Inail sul tragitto casa-lavoro, borsa di studio per alunni figli di lavoratori morti sul lavoro o a causa di malattie professionali;

-  linee guida per l’analisi dei near miss nelle imprese sopra i quindici dipendenti;

- medicina del lavoro: visite mediche aggiuntive in caso di lavoratore sotto effetto di stupefacenti o sostanze alcoliche;

utilizzo degli introiti Asl derivanti dalle sanzioni esclusivamente per sorveglianza epidemiologica rischi, Spresal e formazione professionale.


ANTINCENDIO



Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025

«Tecnici manutentori antincendio: la nuova proroga sposta l’obbligo al 25 settembre 2026»


Con il Decreto 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto, viene disposta una nuova proroga per l’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 4 del DM 1° settembre 2021.

L’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, già più volte rinviato, entrerà in vigore dal 25 settembre 2026.


Decreto del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2025

«Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi»

Il decreto 14 agosto 2025 è un provvedimento del Ministero dell'Interno che introduce nuove e differenziate scadenze per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Questo decreto stabilisce le prescrizioni per l'attuazione delle norme di prevenzione incendi e impone l'obbligo per i responsabili delle strutture di adottare misure gestionali di mitigazione del rischio fino al completamento dei lavori di adeguamento, con l'obiettivo di garantire la sicurezza entro il 2027.


Dipartimento dei Vigili del Fuoco: linea guida n. 14030 del 1° settembre 2025

«Sicurezza antincendio e impianti fotovoltaici: la nuova linea guida dei VVF»

Con nota n. 14030 del 1° settembre 2025, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le nuove linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici.

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Si tratta di norme e indicazioni redatte da un apposito gruppo di lavoro e volte a:

  • ridurre la probabilità di innesco di un incendio da parte del generatore fotovoltaico o di altra parte dell’impianto in tensione;

  • limitare la propagazione di un incendio attraverso i componenti degli impianti fotovoltaici, sia esso originato all’interno od all’esterno degli edifici serviti;

  • limitare le conseguenze dell’incendio su occupanti e soccorritori, nonché su beni e ambiente;

  • in particolare, evitare che, in caso di incendio, la caduta di parti dell’impianto possa compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività in sicurezza delle squadre di soccorso.

In vigore dal 1° settembre 2025, costituisce l’aggiornamento della guida tecnica emanata con Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012.


 
 
 

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