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  • Immagine del redattoreAM.SA s.r.l.

FOCUS NORMATIVO FEBBRAIO 2024

AMBIENTE


«Piano nazionale d’azione per il radon»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2024, recante l’adozione del Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032.

Il radon è un gas radioattivo naturale che, se inalato, può dare origine a processi di cancerogenesi a livello dell’epitelio bronchiale tramite i suoi prodotti di decadimento. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici.

Il Piano nazionale è previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 e stabilisce, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie, gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine e ridurre l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.




SICUREZZA SUL LAVORO


«Catalogo nazionale dei piani di protezione civile»

Sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento n. 265 del 29 gennaio 2024 relativo all’implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale definita CATALOGO NAZIONALE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE.

La direttiva fornisce alcune indicazioni operative al fine di favorire:

  • un processo di digitalizzazione dei piani di protezione civile a tutti i livelli territoriali, a beneficio di tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

  • l’omogeneizzazione dei dati della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali;

  • la definizione di una struttura dei dati della pianificazione di protezione civile e la conseguente modalità di rappresentazione;

  • l’interoperabilità tra le diverse componenti nazionale e regionali della piattaforma informatica integrata denominata Catalogo nazionale dei piani di protezione civile con altre

  • piattaforme digitali nazionali, quali ad esempio la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Le Regioni possono integrare, con proprie disposizioni, i dati territoriali di interesse non contenuti nelle indicazioni operative.



«Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.

Decreto interministeriale 10 ottobre 2023»

Con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, INAIL fornisce un’informativa sull’intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura ed illustra le principali caratteristiche delle nuove tabelle.

La revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è stata approvata con decreto interministeriale del 10 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 18 novembre 2023.

La circolare INAIL illustra le caratteristiche generali delle nuove tabelle, le principali modifiche rispetto a quelle previgenti e precisa il regime temporale di applicazione del nuovo sistema tabellare.



«Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni o mutageni»

Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge n. 15 del 21 febbraio 2024, inerente la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, che all’art. 8 stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 consentirà l’attuazione del Piano europeo di lotta contro il cancro, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione e di informazione, e l’aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria.




ANTINCENDIO


«Classificazione di resistenza al fuoco»

Sul sito web dell’UNI è disponibile la nuova edizione della norma UNI EN 13501-2:2023 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 2: classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco e/o controllo dei fumi, esclusi i sistemi di ventilazione”.

La norma specifica le procedure di classificazione dei prodotti da costruzione ed elementi di un fabbricato mediante l’utilizzo di dati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano all’interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova ed anche le classificazioni sulla base dell’applicazione estesa del risultato di prova.

La norma si applica a:

a) elementi portanti senza funzione di compartimento antincendio

b) elementi portanti con funzione di compartimento incendio;

c) prodotti e sistemi per la protezione di elementi o parti di opere;

d) elementi non portanti o parti di opere, con o senza vetri;

e) rivestimenti per pareti e soffitto con capacità di protezione antincendio.

Sono escluse le prove sulle porte resistenti al fuoco di ascensori in accordo con la norma EN 81-58.

La norma UNI EN 13501-2:2023 sostituisce la UNI EN 13501-2:2009.



«Prevenzione incendi per attività scolastiche - la regola tecnica verticale V.7 del codice di prevenzione incendi»

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato il volume PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE - LA REGOLA TECNICA VERTICALE V.7 DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI, un documento molto interessante sull'applicazione del Codice di prevenzione incendi alle attività scolastiche, anche con l'applicazione di soluzioni alternative.

Il documento nasce dalla collaborazione tra INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed è scaricabile liberamente dal sito INAIL.



«Strategie di evacuazione degli occupanti da edifici residenziali di elevata altezza coinvolti in un incendio»

Lo studio “STRATEGIES FOR EVACUATION OF OCCUPANTS FROM HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS INVOLVED IN FIRE” è stato condotto dall’Università di Central Lancashire mediante l’effettuazione di prove di evacuazione per testare l'efficacia delle strategie di evacuazione da edifici residenziali multipiano (HRRB) utilizzando 5 strategie di test operativi dal vivo:

1) evacuazione simultanea completa utilizzando un sistema di allarme di evacuazione (scala singola).

2) evacuazione completa, in cui i residenti sono avvisati bussando alla porta dal basso verso l'alto dell'edificio, senza un sistema di allarme di evacuazione (scala singola).

3) evacuazione completa utilizzando un sistema di allarme di evacuazione (scala singola): graduale dal basso verso l'alto dai piani sopra l'incendio.

4) evacuazione completa utilizzando un sistema di allarme di evacuazione (scala singola): graduale dall'alto verso il basso dai piani sopra l'incendio.

5) evacuazione simultanea completa utilizzando un sistema di avviso di evacuazione con 2 scale distinte.

Lo studio ha l’obiettivo di rendere i risultati accessibili a un’ampia gamma di parti interessate nel settore dei servizi antincendio e di soccorso.



«Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto milleproroghe 2024), che, all'articolo 7 comma 5, ha confermato la proroga al 31 dicembre 2024, con importanti modifiche, delle semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già previste dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinate ad un massimo di duemila spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.



«Pubblicata la nuova edizione della norma»

È stata pubblicata la nuova edizione 2024 della norma NFPA 92 STANDARD FOR SMOKE CONTROL SYSTEMS che riguarda i requisiti minimi di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di controllo dei fumi e del calore in caso di incendio.

Lo standard NFPA 92 riguarda la progettazione, l'installazione, il test e la manutenzione di tutti i tipi di sistemi di controllo del fumo, inclusi i fondamenti della progettazione, le procedure di calcolo della gestione del fumo, le apparecchiature e i controlli dell'edificio e la documentazione del sistema di controllo del fumo.

Il decreto del Ministro dell’interno 22 dicembre 2012 (decreto impianti) ed il Codice di prevenzione incendi consentono di realizzare anche in Italia sistemi di controllo del fumo conformi alla NFPA 92, in soluzione alternativa, e con l’intervento di un professionista antincendio.

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