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FOCUS NORMATIVO DICEMBRE 2024

Immagine del redattore: AM.SA s.r.l.AM.SA s.r.l.

AMBIENTE


«Prodotti da costruzione»

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione del 30 maggio 2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione.

Il regolamento stabilisce i sistemi applicabili per valutare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale.

La modifica riguarda anche la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione con o senza supporto software. Il regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2025.

Alcune parti del regolamento (UE) n. 305/2011 saranno in vigore, come noto, fino al 2040.




SICUREZZA


«Disposizioni in materia di lavoro»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, che riporta, tra l’altro, alcune importanti modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La legge 203/24 entra in vigore il 12 gennaio 2025.

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DELLA SICUREZZA

Viene introdotto un nuovo articolo, il 14-bis, che obbliga il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare una relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:

Analisi della situazione nell’anno precedente;

• Misure da adottare per migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Programmi legislativi pianificati per l’anno in corso.

MEDICI COMPETENTI E VERIFICA DEI REQUISITI

All’articolo 38 “Titoli e requisiti del medico competente” viene aggiunto il comma 4-bis, che assegna al Ministero della Salute il compito di verificare, tramite l’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti. Questo controllo sarà fondamentale per garantire la loro permanenza nell’elenco ufficiale.

MODIFICHE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Numerose innovazioni riguardano l’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” del Testo Unico sulla Sicurezza:

• Visite mediche preventive preassuntive: la visita medica preventiva può essere effettuata anche prima dell’assunzione.

• Visite mediche per assenze prolungate: il medico competente potrà decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, sarà comunque tenuto a esprimere un giudizio di idoneità.

• Riduzione degli esami ripetitivi: il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.

UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI

L’articolo 65 viene aggiornato per consentire l’uso di locali sotterranei o semisotterranei, purché:

• Non vi siano emissioni di agenti nocivi.

• Vengano rispettati requisiti specifici di aerazione, illuminazione e microclima indicati nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione all’INL, salvo richieste di integrazioni.

MODIFICHE MINORI

Tra le altre modifiche, si segnala:

• La sostituzione della terminologia relativa agli organi di vigilanza con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per il ricorso avverso il giudizio rilasciato dal medico competente.

• L’articolo 12 del D.Lgs. 81/08 viene modificato con la sostituzione del comma 2, esplicitando che la Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve comprendere rappresentanti con competenze giuridiche.

• L’aggiornamento temporale all’anno 2024 in alcuni riferimenti normativi (art. 41, comma 4-bis).



«Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro»

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2024, n. 195, è stato approvato per la prima volta il “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Questo nuovo strumento, immediatamente attivo, segna un cambio di paradigma: non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana, allo studio e al lavoro.

Questo nuovo strumento, di immediata applicazione, nasce dall’esigenza di promozione di azioni e programmi utili al potenziamento della cultura della sicurezza in tutti luoghi - di vita, di studio e lavoro - al fine di superare la concezione della tutela della sicurezza come mero adempimento giuridico.

Al suo interno sono previste azioni e interventi in diversi ambiti che vedono il coinvolgimento, oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un ruolo di coordinamento, anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INAIL e, per quanto attiene alle campagne informative, dell’INPS.

L’obiettivo del Piano consiste nell’affrontare, con rinnovato slancio e con un inedito approccio sinergico tra le amministrazioni interessate, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, imprimendo un decisivo cambio di passo attraverso misure di immediata applicazione ed attività mirate per specifiche aree di intervento, al fine di contrastare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.

Nello specifico, si punta a sensibilizzare e formare giovani e lavoratori, sostenere le imprese e rafforzare le tutele, contribuendo concretamente anche alla lotta al lavoro nero, irregolare e al caporalato. Grazie a controlli mirati e coordinati, questo approccio integrato vuole ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità e la sicurezza dell’ambiente lavorativo.

L’attuazione del Piano si articolerà attraverso cinque aree strategiche:

• Iniziative di prevenzione e promozione

• Campagne informative

• Programmi dedicati ai giovani

• Campagne straordinarie di vigilanza

• Interscambio di banche dati per la vigilanza

Operativo dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, il Piano potrà essere aggiornato per rispondere a nuove esigenze, grazie a un sistema di monitoraggio costante delle attività e di verifica dei risultati.

Risultati Attesi e Impatti Positivi

L’approccio integrato introdotto con questo nuovo Piano non si limita a intervenire su singoli aspetti, ma mira a creare un vero e proprio ecosistema di sicurezza in cui tutte le parti coinvolte – istituzioni, imprese, lavoratori, scuole e comunità – siano parte attiva nel processo di prevenzione.

Ci si attende che tale sinergia, unita all’immediata applicazione delle misure, possa portare a:

• Riduzione significativa di infortuni e malattie professionali: attraverso controlli più efficaci, formazione mirata e una diffusione capillare della cultura della prevenzione, il Piano mira a un deciso calo degli eventi dannosi, con impatti diretti sull’incolumità e sulla qualità della vita dei lavoratori.

• Maggiore competitività e stabilità delle imprese: investire in sicurezza non solo previene incidenti, ma rafforza l’immagine aziendale, riduce i costi legati all’assenteismo e migliora la produttività. Ciò rende le imprese più solide e attrattive, a beneficio dell’intero sistema economico.

• Aumento della consapevolezza tra le nuove generazioni: attraverso iniziative rivolte ai giovani, comprese quelle nelle scuole e nei percorsi formativi, il Piano punta a radicare fin dall’età scolare il valore del rispetto delle norme di sicurezza, creando così futuri lavoratori e datori di lavoro più responsabili.

• Più efficacia della vigilanza e contrasto alle irregolarità: l’interscambio di dati tra gli enti coinvolti consentirà di identificare con maggiore rapidità i contesti a rischio, ottimizzando l’azione ispettiva e garantendo maggiore legalità e trasparenza nei settori produttivi.



«La Cassazione penale sulla responsabilità del RSPP»

Con la sentenza n. 44974 del 9 dicembre 2024 della Corte di Cassazione, sez. IV, è emerso che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta esso sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.




ANTINCENDIO


«Linee guida di prevenzione incendi»

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato, con la circolare n. 21021 del 23 dicembre 2024, le linee guida di prevenzione incendi inerenti i sistemi di accumulo di energia elettrica.

Le linee guida di prevenzione incendi consentono l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di dispositivi elettrochimici destinati all’accumulo di energia elettrica conosciuti come Battery Energy Storage System (BESS).

I sistemi di accumulo di energia non costituiscono attività soggetta al D.P.R. 151/2011 ma comportano un aggravio del rischio di incendio nelle attività in cui sono installati.



«Sistemi fissi antincendio - Sistemi sprinkler automatici»

È stata pubblicata la nuova norma EN 12845-2:2024 Sistemi fissi antincendio - Sistemi sprinkler automatici - Parte 2: Progettazione e installazione di sistemi sprinkler ESFR e CMSA.

Lo standard specifica i requisiti per la progettazione e l'installazione di sprinkler a risposta rapida a soppressione precoce (ESFR) e di sprinkler a modalità di controllo specifica (CMSA) per applicazioni speciali in sistemi sprinkler automatici, in conformità con la serie di norme EN 12845.



«Procedura per valutazione della prestazione al fuoco»

È stato pubblicato il report finale di FINALISATION OF THE EUROPEAN APPROACH TO ASSESS THE FIRE PERFORMANCE OF FAÇADES, uno studio commissionato dalla Commissione Europea su una procedura per valutazione della prestazione al fuoco delle facciate degli edifici. Il documento concentra l’attenzione sui requisiti delle normative adottate in tutti gli Stati membri in relazione alle prestazioni antincendio dei sistemi di facciata e sull’identificazione degli Stati membri che hanno requisiti normativi per le prestazioni antincendio dei sistemi di facciata che vanno oltre gli attuali sistemi di classificazione EN 13501, relativi alla reazione al fuoco e alla resistenza al fuoco.



«Confronto degli standard di sicurezza adottati in tutto il mondo sugli ascensori di soccorso»

Nel sito web di ISO è stato pubblicato il Technical Report ISO/TR 8101-10:2024 FIRE SAFETY ON LIFTS - PART 10: COMPARISON OF SAFETY STANDARDS WORLDWIDE ON LIFTS USED BY FIREFIGHTERS AND FOR BUILDING EVACUATION, che riporta un confronto degli standard di sicurezza adottati in tutto il mondo sugli ascensori di soccorso, ad uso dei Vigili del fuoco, e sugli ascensori antincendio, da utilizzare per l'evacuazione degli edifici.

La guida si applica solo agli ascensori a trazione elettrica, sebbene alcune sezioni siano applicabili anche agli ascensori a trasmissione positiva e ad altri ascensori sospesi tramite fune o catena.

Inoltre, il documento include alcune informazioni sulle procedure e sui problemi di evacuazione.



«Semplificazioni spettacoli dal vivo»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 18, che, all'articolo 7, ha reso definitive le misure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso TRA LE ORE 8.00 E LE ORE 1.00 DEL GIORNO SEGUENTE, destinate ad un massimo di DUEMILA SPETTATORI, è necessaria la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

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