AMBIENTE
«CAM: definiti i criteri per le infrastrutture stradali»
Con il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 05 agosto 2024, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. sono stati adottati i criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.
L'Allegato 1 del Decreto fornisce una dettagliata panoramica dei principi da seguire per ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture stradali. Tra i punti principali, si evidenziano l'obbligo di utilizzare materiali riciclati o a basso impatto ambientale, la necessità di ottimizzare l'efficienza energetica durante tutte le fasi del progetto, e l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche.
I CAM stabiliscono inoltre linee guida per la protezione della biodiversità e per la riduzione delle emissioni di CO2. Particolare attenzione è rivolta alla fase di gestione del cantiere, dove è previsto l'adozione di pratiche che minimizzino l'impatto sul territorio circostante, inclusa la gestione dei rifiuti e la mitigazione delle polveri e del rumore. Inoltre, il decreto prevede criteri premianti per le aziende che adottano pratiche innovative, come la realizzazione di studi di Life Cycle Assessment (LCA) per valutare e migliorare l'impatto ambientale complessivo delle infrastrutture.
Il decreto entrerà in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dando tempo agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.
«Pubblicate nel mese di agosto le nuove linee guida»
In vista della scadenza prevista nel mese di gennaio 2026 per l’adeguamento alla normativa sul monitoraggio dei PFAS nelle acque potabili, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Comunicazione della Commissione C/2024/4910 contenente “Linee guida tecniche sui metodi d’analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano”.
L’obiettivo di queste linee guida, come si evince dal documento, è quello di accelerare il monitoraggio dei PFAS con criteri omogenei nell’ambito dell’Unione Europea, sulla base della disciplina stabilita dalla Direttiva 2020/2184, recepita in Italia con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.18.
Con la Direttiva sono stati introdotti due parametri per i PFAS: uno totale, il cui valore limite è di 0,50 µg/l, e un parametro “somma di PFAS” comprendente un numero definito di molecole particolarmente preoccupanti, il cui valore limite è di 0,10 µg/l.
La Comunicazione della Commissione, riprendendo le definizioni dei due parametri succitati e le regole tecniche a loro associate, fornisce indicazioni sui metodi analitici che dovrebbero essere utilizzati per quantificarli.
Gli Stati membri avranno tempo fino al 12 gennaio 2026 per l’adeguamento alla normativa sul monitoraggio dei PFAS e dalla stessa data sarà obbligo per i gestori idropotabili e le Autorità ambientali il rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva.
SICUREZZA
«Moduli fotovoltaici: guida CEI 82-25/2 in inchiesta pubblica»
Sul sito web di CEI è stato pubblicato in inchiesta pubblica il progetto di norma CEI 82-25/2 GUIDA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI GENERAZIONE FOTOVOLTAICA – PARTE 2: I MODULI FOTOVOLTAICI, che sarà parte integrante della Guida tecnica 82-25, composta dalle seguenti parti:
Parte 1. Generalità - Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme (2022-08).
Parte 2. I moduli fotovoltaici.
Parte 3. BOS dell’impianto FV (in corso di preparazione).
Parte 4. Progettazione (in corso di preparazione).
Parte 5. Installazione (in corso di preparazione).
Parte 6. Monitoraggio, gestione e manutenzione (in corso di preparazione).
La Guida 82-25 fornisce i criteri per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di generazione fotovoltaica, destinati ad operare in parallelo alla rete di distribuzione di media e di bassa tensione, tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni contenute nelle norme CEI, UNI e nei documenti CENELEC e IEC pertinenti.
La Guida si applica ai sistemi di generazione fotovoltaica dotati di moduli posizionati su strutture di sostegno fisse o ad inseguimento solare, con o senza concentrazione dei raggi solari.
Eventuali osservazioni potranno essere inviate entro il 18 ottobre 2024.
«Gli infortuni sul lavoro in orario notturno in Italia»
Sul sito web di INAIL è stato pubblicato il documento GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN ORARIO NOTTURNO IN ITALIA, che prende in esame il fenomeno infortunistico dei lavoratori in orario notturno.
Il ricorso al lavoro notturno risponde a bisogni sociali ed essenziali, per garantire servizi primari come la salute con la sanità e i servizi assistenziali, l’ordine e la sicurezza pubblica, il soccorso tecnico, la vigilanza, il trasferimento e il reperimento di beni di base, oltre a processi industriali a ciclo continuo.
Il documento evidenzia le peculiarità e nuovi aspetti di sicurezza del lavoro notturno.
«Requisiti della formazione in materia di sicurezza»
La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 6301 del 13 febbraio 2024, si è pronunciata in materia di obblighi di formazione per la sicurezza.
La Cassazione Penale ha sottolineato come la formazione dei lavoratori abbia un ruolo cruciale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere impartita da formatori qualificati prima che il lavoratore sia adibito alla sua mansione.
«Errore del lavoratore: anche il datore di lavoro deve farsi carico del rischio»
La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 31661 del 02 agosto 2024, si è pronunciata in materia di responsabilità del datore di lavoro, a seguito di un infortunio mortale ai danni di un operaio colpito mortalmente alla testa da un sasso durante i lavori di scavo di una galleria.
La Cassazione Penale ha evidenziato come anche l'errore del lavoratore è un fattore di rischio, del quale il datore di lavoro deve farsi carico.
ANTINCENDIO
«Modifica normativa antincendio sugli impianti sportivi»
Sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2024, che modifica il decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, inerente le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
In particolare, dopo l’art. 23 della normativa è aggiunto l’art. 23 -bis, che stabilisce che il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate dalla regola tecnica sugli impianti sportivi è da intendersi come riferimento alla regola dell’arte vigente.
Il decreto è entrato in vigore il 27 agosto 2024.
«Sistemi di acqua nebulizzata»
Sul sito web di UNI è pubblicato lo standard UNI EN 14972-4:2024 INSTALLAZIONI FISSE ANTINCENDIO - SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA - PARTE 4: PROTOCOLLO DI PROVA PER SISTEMI DI UGELLI AUTOMATICI PER LOCALI NON DI STOCCAGGIO, che specifica i requisiti per le prove per i sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) utilizzati per la protezione antincendio di ambienti non adibiti a stoccaggio o attività produttive, come uffici, scuole, ospedali ed alberghi.
Un impianto water mist è un sistema antincendio collegato ad un’alimentazione idrica equipaggiato con uno o più ugelli capaci di erogare acqua nebulizzata. L’utilizzo sicuro di un sistema water mist è limitato alle applicazioni per le quali l’impianto è stato provato in piena scala ed i parametri utilizzati durante le prove presso laboratori qualificati, che includono geometria della stanza, condizioni di ventilazione e carico d’incendio, definiscono i limiti della sua applicazione.
I benefici di questi impianti di protezione attiva sono la limitazione della crescita dell’incendio, la prevenzione dei danni strutturali, la brusca riduzione del tasso di rilascio del calore e la notevole riduzione della temperatura media all’interno del volume protetto.
Il sistema water mist rientra fra gli impianti di protezione attiva richiamati dalla sezione S.6 del Codice di prevenzione incendi.
«Scadenza adeguamento antincendio edifici scolastici»
Il 31 dicembre 2024 scade il termine per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti, secondo il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023), convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 5 comma 5.
Secondo le norme transitorie del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono adeguate agli seguenti articoli 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12, se realizzate in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975. Invece è richiesto l’adeguamento agli articoli 2.4, 3.1, 4.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12 nel caso in cui la scuola è stata realizzata successivamente.
La stessa scadenza è fissata anche per l’adeguamento antincendio dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi gli edifici di istruzione ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 25 agosto 2022 che ha stabilito scadenze differenziate per queste specifiche attività, rispetto a quanto previsto dalla normativa antincendio sull’edilizia scolastica.
Al termine degli adeguamenti previsti, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del DPR n. 1512011, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal DM 26 agosto 1992.
«Attività svolte nell’anno 2023»
È stato pubblicato sul sito web dei Vigili del fuoco l'Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riferito alle attività dell'anno 2023. L'Annuario Statistico ha l'obiettivo di sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni anche all'esterno, consentendo di dare visibilità e contezza delle attività svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La statistica riveste un ruolo strategico, per gli aspetti di pianificazione operativa, per il continuo aggiornamento dell'organizzazione del Corpo Nazionale, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e il miglioramento dei servizi resi alla collettività.
L'Annuario Statistico può anche essere utilizzato nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi. Infatti, il capitolo M2 del Codice, relativo agli scenari di incendio per la progettazione prestazionale, richiede al punto M.2.5 (Durata degli scenari d’incendio di progetto) la conoscenza del tempo di riferimento per l'arrivo dei Vigili del fuoco, che può essere assunto pari alla media dei tempi d'arrivo desunti dall’Annuario statistico, considerando i dati dell'ultimo anno disponibile.
«Revisione norma UNI 9994 agosto 2024 e manutenzione estintori»
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare esplicativa sull'applicazione della nuova edizione della norma UNI 9994 sulla manutenzione degli estintori di incendio.
La nuova norma apporta modifiche nella terminologia e riclassifica le tipologie di estintori a base d'acqua.
La norma UNI 9994:2024 prevede inoltre un aumento dei tempi di periodicità massima dei tempi di manutenzione programmata ed una riduzione dei tempi per la fase di collaudo.
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