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D.L. n° 85/2023




È stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro).




Sono state apportate significative modifiche anche al D.Lgs. 81/2008 che si sintetizzano:

all’articolo 18

Le modifiche vanno ad ampliare il campo di azione relativo alla figura del medico competente, i cui compiti non sono più relegati alla sola sorveglianza sanitaria prevista dalle normative vigenti ma, si diversificano in relazione all’azienda, al tipo di lavorazioni eseguite attraverso una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa con l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

all’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente 3.3

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili

all’articolo 21

Le modifiche hanno comportato l’aggiunta alla fine del comma 1, lettera a) del seguente periodo: “nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”.

all’articolo 25

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»

- nbis): “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, (il medico competente n.d.a.) comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”

all’articolo 37

“b-bis) assegna alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di monitorare l’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.


sempre nell’art. 37, comma 7, ha stabilito che anche il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

all’articolo 71

modificato il solo comma 12 del predetto articolo il quale conferisce ai soggetti privati abilitati ai controlli la qualifica di incaricati di pubblico servizio ed a seguito della modifica risponderanno direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente e non più alla struttura pubblica titolare della funzione, come prevista dalla precedente formulazione.

all’articolo 72

La riforma ha interessato il comma 2 del predetto articolo che è stato sostituito con il presente: Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

all’articolo 73

nuovo comma 4-bis il quale recita: “il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.

all’articolo 87

richiamo all’art. 73, comma 4-bis che prevede le sanzioni da irrogare al datore di lavoro che non ottempera il disposto normativo

all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti:

ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n.58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 25 maggio 2009,


NOTE

- In tema di valutazione dei rischi, il medico competente, assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti.

I nuovi obblighi del medico competente concernono anche visite di assunzione, richiesta al lavoratore della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, impedimento per gravi e motivate ragioni e nominativo di un sostituto;

- Monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento e contrasto agli attestati falsi.

Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione è il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri;


Si aggiungono inoltre le seguenti novità:

Inoltre è istituito un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.


Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’art. 1, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.





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