top of page

MODIFICHE DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI

Quando una modifica va comunicata al Comando dei VVF e come?


Keyword: antincendio; sicurezza; progettazione; attività; modifica; SCIA


Premessa

Una domanda che sovente i nostri clienti ci porgono è la seguente: "stiamo pensando di apportare una modifica alla nostra attività. Dobbiamo parlarne coi VVF?".

Beh, la risposta non è unica. In primo luogo bisogna approfondire il carattere della modifica e l'impatto che questa ha sull'attività, ovvero sul preesistente rischio incendio e sulla gestione della sicurezza antincendio a suo tempo progettata.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n° 151 oltre a fornire l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, definisce gli step da seguire per l'attivazione e messa in esercizio delle suddette attività e chiarisce cosa bisogna fare nel caso in cui si decida di intervenire con alcune modifiche. Nello specifico, il D.P.R. 1 agosto 2011, n° 151 prevede l’obbligo di riattivare la procedura di valutazione del progetto (quindi presentazione di un nuovo progetto al Comando dei VVF) solamente in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Mentre, il D.M. 7 agosto 2012 successivamente, ha chiarito che le modifiche non rientranti nelle precedenti, ovvero che si ritengono, a seguito di apposita valutazione del rischio, non aggravanti il rischio incendio devono essere comunicate al pertinente Comando dei VVF o mediante presentazione di una nuova SCIA antincendio (se trattasi di modifiche definibili "rilevanti" ai fini della prevenzione incendi) o mediante una semplice comunicazione in sede di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (se trattatasi di modifiche definibili "non rilevanti").


Come "classificare" le modifiche alle attività esistenti

Come accennato nel paragrafo precedente, per capire come muoversi bisogna prima di tutto "classificare" la modifica in funzione del rischio antincendio, ovvero capire se si tratta di:

  1. modifiche che aggravano il rischio incendio;

  2. modifiche rilevanti ai fini antincendio ma che non aggravano il rischio;

  3. modifiche non sostanziali.

Nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti che possono essere classificate come "rilevanti ai fini della sicurezza antincendio". Tali modifiche comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e, se appurato che non realizzano condizioni di aggravio del rischio, rientrano nelle modifiche di cui al punto 2 del precedente elenco. Queste sono soggette all’obbligo di presentazione al Comando provinciale dei VVF della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e nelle modalità previste dall'art. 4, comma 7 del D.M. 7 agosto 2012. Viceversa, se comportano un aggravio del rischio (modifica di cui al punto 1), bisogna prevedere la presentazione di un nuovo progetto e, a seguito di sua approvazione, provvedere al deposito della SCIA.

Le modifiche che non rientrano nei casi indicati nel suddetto allagato (modifiche di cui al punto 3 del precedente elenco), sono considerate non rilevanti e non sostanziali, ai fini antincendio, e devono essere documentate al Comando all'atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dall'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012.


Le citate modifiche alle attività esistenti indicate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono state suddivise nelle seguenti tipologie di carattere qualitativo, che si riportano per fornire un quadro di insieme:

  1. variazione delle sostanze pericolose (in termini di quantità di materiale stoccato o inserimento di un'altra sostanza nel deposito, ecc.;

  2. modifiche che portano alla modifica della classe di resistenza al fuoco (ovvero che modificano il carico di incendio specifico di progetto);

  3. modifiche sugli impianti (di processo, ausiliari, tecnologici, ecc.);

  4. modifiche funzionali (layout, volumi, compartimentazione, ventilazione, sistemi di protezione attiva, ecc.);

  5. modifiche delle misure di protezione per le persone (variazione numero o tipo di occupanti, vie d'uscita, sistemi di rivelazione e allarme incendio, accesso all'area, comunicazioni, ecc.).

Si tiene a ribadire che l’elenco di cui all’allegato IV è di tipo qualitativo e quindi non stabilisce quali siano le modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza in quanto tale valutazione deve essere effettuata caso per caso da parte del progettista.


Sintesi degli adempimenti normativi

Alla luce di quanto sopra, si riepilogano di seguito gli adempimenti previsti per ciascuna tipologia di modifica ad una attività esistente soggetta ai controlli di prevenzione incendi:

  1. Modifica “rilevanti con aggravio” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (Art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011): Ricorre l’obbligo di richiedere l’esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Per tali modifiche deve essere presentato un nuovo esame progetto.

  2. Modifica “rilevanti senza aggravio” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (Art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011): L’obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per la SCIA ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate che tuttavia non comportano un aggravio del rischio incendio dell'attività. Per tali modifiche deve essere presentata una nuova SCIA a lavori ultimati, allegando, tra la documentazione prevista, anche la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato redatta su modello PIN 2.6.

  3. Modifica “non rilevante” o “non sostanziale” (Art. 4 comma 8 del D.M. 7 agosto 2012): Le modifiche non ricomprese all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7 agosto 2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività. Tali modifiche devono essere documentate all'atto dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per concludere, a quanto appena esposto va aggiunto un aspetto formale di particolare rilievo, ovvero che le procedure di presentazione delle istanze possono subire variazioni a secondo che l'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi sia di categoria A, B o C. Tale aspetto in relazione alle modifiche ad attività esistenti appartenenti alla categoria A, B o C del D.P.R. n. 151/2011, si può riassumere quanto segue:


Pertanto, si può concludere dicendo che definita la modifica, questa dovrà essere valutata, bilanciata da azioni preventive e/o protettive idonee e presentata con modalità diverse in funzione dell'impatto che essa avrà sul rischio incendio dell'attività.


Per maggiori informazioni scrivici all'indirizzo email info@am-sa.it






Post recenti

Mostra tutti

Kommentare


bottom of page