Quando si parla di costruzioni esistenti non è raro imbattersi in strutture che, essendo state progettate in un periodo storico differente, non soddisfano gli standard normativi odierni e presentano pertanto una vulnerabilità sismica elevata. In accordo con il capitolo 8 delle NTC 2018 e con la circolare esplicativa n.7/2019, una costruzione esistente si definisce come una struttura completamente realizzata, ossia per cui sia stato redatto il certificato di collaudo statico o, nel caso in cui all’epoca della costruzione l’obbligo di collaudo non sussisteva, siano stati realizzati interamente almeno i muri portanti e le strutture di orizzontamenti e coperture.
La maggioranza del patrimonio edilizio del nostro paese presenta peraltro un valore storico, ambientale ed architettonico tale da dover valutare attentamente in che modo intervenire su un’opera. In linea di massima, per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, le NTC 2018 distinguono gli interventi in 3 tipologie:
a) interventi di adeguamento
Atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati dalla suddetta norma al § 8.4.3 (corrispondenti a quelli di una struttura nuova).
L’adeguamento sismico della costruzione è obbligatorio qualora si voglia:
sopraelevare la costruzione
ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta
apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%
effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente
apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento.
b) interventi di miglioramento
Atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma al § 8.4.3.
È possibile eseguire interventi di miglioramento sismico nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate per l’adeguamento.
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
c) interventi locali o di riparazione
Interessano singoli elementi strutturali e non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.
Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti interessate e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante; non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme.
I primi due tipi possono prevedere rinforzi sugli elementi esistenti o l’introduzione di nuovi elementi strutturali quali pilastri, pareti, setti, controventi. Sono pertanto interventi che, a differenza di quelli indicati al punto c), sono necessariamente soggetti a collaudo statico.
Ma in pratica come scelgo il modo in cui intervenire?
Distinguiamo in primo luogo il caso in cui si vogliono apportare delle modifiche ben mirate su una costruzione (aggiungere una tettoia, espandere un locale, ecc..), che possono comportare l’obbligo di adeguamento o miglioramento; dal caso in cui viene effettuata una valutazione della sicurezza sulla struttura, per cui si vuole redigere una progettazione degli interventi da apportare. Tale valutazione viene eseguita in riferimento agli SLU (per costruzioni in classe d’uso IV van soddisfatti anche gli SLE) e si rende necessaria qualora sussistano particolari condizioni, indicate al § 8.3 delle NTC 2018.
Nella prima situazione è piuttosto semplice la direzione da percorrere, in accordo con i casi elencati al punto a) va semplicemente dedotto se si ricade o meno nell’obbligo di adeguamento, in caso non sia così è preferibile rientrare tra gli interventi locali o al più quelli di miglioramento sismico se si vogliono contenere gli oneri economici. Come si può infatti immaginare, un adeguamento implica dei lavori che comportano spese decisamente maggiori.
Il secondo contesto pone invece la possibilità di scegliere tra adeguamento e miglioramento. Se nel primo caso gli interventi sono come detto mirati al raggiungimento di un grado di sicurezza sismica analogo a quello di nuove costruzioni; nel secondo si ottiene una semplice riduzione del rischio sismico, espressa con una percentuale rispetto al grado di sicurezza previsto dalle norme attuali. Fermo restando che rimane evidente la differenza di spese, si suggerisce comunque di effettuare una valutazione tenendo conto delle agevolazioni offerte dal Sismabonus, che ha ricevuto una proroga fino al 31 dicembre 2024, seppur vi saranno dal prossimo anno dei cambiamenti sulle possibilità e sulle percentuali di detrazione.
Fatte queste considerazioni economiche, si vuole infine ricordare come la priorità rimanga in ogni caso la salvaguardia della vita. La destinazione d’uso della costruzione è indice del suo potenziale affollamento, in accordo con in quale può esser determinato un giusto equilibrio che possa garantire l’incolumità degli individui pur limitando i costi dei lavori.
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