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FOCUS NORMATIVO FEBBRAIO 2025

Immagine del redattore: AM.SA s.r.l.AM.SA s.r.l.

AMBIENTE


«CAM: approvato il programma per l'anno 2025»

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, il 10 febbraio 2025, il Decreto Direttoriale n. 7 del 5 febbraio 2025, con il quale viene stabilita la programmazione delle attività per l’aggiornamento e la definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’anno in corso.

Il documento prevede l’avvio dell’istruttoria per l’aggiornamento dei CAM relativi a diverse categorie di affidamenti pubblici, tra cui la fornitura di calzature e accessori in pelle, il noleggio e l’acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione per ufficio, la fornitura di cartucce toner e a getto d’inchiostro, e il servizio di illuminazione pubblica. Contestualmente, è stato deciso l’avvio dell’istruttoria per la definizione di nuovi CAM relativi ai servizi di disinfestazione e derattizzazione, un settore che finora non era stato regolamentato da criteri ambientali minimi specifici.

Il decreto prevede inoltre la prosecuzione delle attività di aggiornamento dei CAM già in fase di revisione, tra cui quelli per il settore edilizio, per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali, e per la gestione del verde pubblico. Per quanto riguarda la definizione di nuovi CAM, il programma 2025 prevede il completamento dell’istruttoria per la fornitura e il noleggio di computer, tablet e telefoni cellulari, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale e scolastico.

Questa programmazione annuale rientra nell’attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, con l’obiettivo di promuovere acquisti pubblici sostenibili e ridurre l’impatto ambientale delle forniture e dei servizi della Pubblica Amministrazione. Il decreto è pubblicato sul sito del Ministero.



«Decreto Milleproroghe 2025: prorogata l'iscrizione al RENTRI»

La Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cosiddetto "Milleproroghe", pubblicata nella G.U.R.I. del 24 febbraio 2025, n. 45), ha introdotto diverse disposizioni in ambito ambientale, apportando modifiche e proroghe a scadenze normative rilevanti.

Tra le misure più significative rientra la proroga al 14 aprile 2025 dei termini di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) per gli operatori appartenenti al primo scaglione, il cui termine iniziale era fissato al 13 febbraio 2025. Il differimento riguarda anche l’adozione dei nuovi modelli di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e del Registro Cronologico di Carico e Scarico. Il tutto è subordinato all’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Fino a quel momento, restano validi i termini precedenti.

Un’altra modifica riguarda la gestione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN): è stato eliminato il termine ordinatorio per l’adozione dei decreti ministeriali destinati alla ricognizione e riperimetrazione dei SIN, consentendo maggiore flessibilità nella gestione delle bonifiche.

La legge interviene anche in materia di rendicontazione di sostenibilità, introducendo due misure transitorie. Da un lato, i revisori potranno continuare a rilasciare attestazioni di conformità ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato specifici crediti formativi. Dall’altro, è stata stabilita la proroga delle sanzioni per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi precedenti al 2024, con l’applicazione delle nuove regole posticipata al 2025.

Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’obbligo assicurativo per danni catastrofali per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, mentre per le altre imprese tale obbligo rimane fissato al 31 marzo 2025.




SICUREZZA


«Sicurezza sul lavoro - Istruzioni per l’esecuzione di lavori su alberi con funi»

A seguito del perdurare di infortuni in attività di raccolta e potatura svolte senza il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 2 del 13 febbraio 2025, con cui aggiorna le disposizioni in materia di sicurezza dei lavori di potatura alberi con funi.

Per garantire una revisione adeguata delle istruzioni tecniche, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti ministeriali, esperti INAIL, referenti delle Regioni, membri del Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali, nonché esponenti del mondo accademico e degli enti di formazione.

La circolare fornisce, dunque, nuove definizioni, regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dettagli specifici sulle procedure di accesso e posizionamento sugli alberi con l’uso di funi, comprese le condizioni eccezionali in cui è ammesso l’uso di una sola fune.



«Crollo del solaio sul lavoratore: ruolo del committente e del progettista, direttore dei lavori e coordinatore»

La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 4409 del 04 febbraio 2025, si è pronunciata riguardo ad un tragico incidente sul lavoro, in cui un lavoratore è rimasto vittima del crollo di un solaio, avvenuto in un cantiere edile durante i lavori di demolizione di un vecchio edificio rurale.

Il proprietario e committente dei lavori aveva incaricato un geometra di occuparsi della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza. Il progetto iniziale prevedeva un restauro conservativo, successivamente trasformato in una demolizione parziale senza che il PSC venisse aggiornato.

L’accusa ha ritenuto il committente e il geometra responsabili della morte del lavoratore per negligenza e violazione delle norme di sicurezza. Il committente non aveva nominato un responsabile adeguato per i lavori, nonostante la sua assenza e la mancanza di competenze tecniche. Il geometra, invece, non aveva aggiornato il PSC in seguito alla modifica del progetto, omettendo di prevedere le misure di sicurezza necessarie per la demolizione.

Il committente sosteneva di essersi affidato completamente alla professionalità del geometra, di fatto responsabile dei lavori. Il geometra, invece, ha affermato che il suo incarico riguardava solo il restauro conservativo e non la demolizione. Ha, inoltre, affermato di non essere stato informato delle modifiche apportate al progetto e di non poter essere ritenuto responsabile dell’incidente, in quanto le attività di cantiere erano sotto la diretta gestione dell’impresa esecutrice.

La Cassazione ha accolto il ricorso del committente, annullando la sua condanna e disponendo un nuovo processo d’appello. Secondo la Corte, un committente privato non può essere ritenuto automaticamente responsabile per omissioni tecniche, a meno che non sia insito direttamente nelle operazioni di cantiere.

Diversamente, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del geometra, confermando la sua condanna. È stato accertato che il geometra fosse a conoscenza della modifica del progetto e che la mancata revisione del PSC costituisse un’omissione grave, direttamente collegata all’incidente. La Corte ha sottolineato che un piano di sicurezza adeguato avrebbe potuto prevenire l’incidente.


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ANTINCENDIO


«Decreto Milleproroghe 2025: obblighi antincendio rinviati per scuole, alberghi e rifugi alpini»

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe) con entrata in vigore al 25 febbraio 2025.

Il Decreto-legge Milleproroghe ha previsto un importante rinvio dei termini per l’adeguamento alle normative antincendio per alcune tipologie di edifici, tra cui scuole, alberghi e rifugi alpini, introducendo nuove scadenze per il rispetto degli obblighi di sicurezza.

In particolare, per gli edifici scolastici, il termine per l’adeguamento è posticipato al 31 dicembre 2027, mentre le strutture alberghiere dovranno conformarsi alle prescrizioni antincendio entro il 31 dicembre 2026, con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025.

Le nuove scadenze per alberghi e i rifugi alpini

Il comma 6-bis dell’articolo 1 del Milleproroghe interviene sull’articolo 1, comma 1122 della Legge 205/2017, estendendo i termini per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistiche alberghiere e i rifugi alpini che dispongono di oltre venticinque posti letto. Le nuove scadenze sono fissate rispettivamente al 31 dicembre 2026 per gli alberghi e al 31 dicembre 2025 per i rifugi alpini.

Alberghi: più tempo ma anche maggiori obblighi

Con la modifica introdotta dal Milleproroghe, il termine per il completamento dell’adeguamento viene spostato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026. Inoltre, la SCIA dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2025, in luogo della scadenza originaria del 30 giugno 2023. Le prescrizioni, imponendo un maggior impegno in termini di sicurezza antincendio che gli alberghi dovranno rispettare, sono aumentate da sei a otto. La SCIA parziale attesterà l’adempimento di almeno otto delle dieci prescrizioni elencate nella normativa tecnica, che riguardano:

1.       La resistenza al fuoco delle strutture;

2.       La reazione al fuoco dei materiali;

3.       La compartimentazione degli ambienti;

4.       I corridoi;

5.       Le scale di sicurezza;

6.       Gli ascensori e montacarichi;

7.       Gli impianti idrici antincendio;

8.       Le vie di uscita ad uso esclusivo (escludendo i punti ove è richiesta la reazione al fuoco dei materiali);

9.       Le vie di uscita ad uso promiscuo (escludendo i punti ove è richiesta la reazione al fuoco dei materiali);

10.   I locali adibiti a deposito.

Rifugi alpini con più di 25 posti letto: proroga per le istanze preliminari

Per i rifugi alpini, il Milleproroghe posticipa il termine per la presentazione delle istanze preliminari per l’esame dei progetti di costruzione o di modifica delle strutture esistenti, che comportano un aggravamento delle condizioni di sicurezza antincendio, dalla scadenza originaria del 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025. Tale rinvio riguarda anche la SCIA sostitutiva dell’istanza, necessaria per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Edifici scolastici: importante rinvio al 31 dicembre 2027

La proroga di maggiore rilevanza riguarda gli edifici scolastici, inclusi asili, scuole, università e altre strutture adibite ad attività formative (IeFP, IFTS, e ITS Academy). Il termine per l’adeguamento alle normative antincendio, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, viene posticipato di tre anni, al 31 dicembre 2027.

Il Milleproroghe introduce anche un’importante novità: viene previsto l’emendamento di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, che dovranno essere adottate fino al completamento dei lavori di adeguamento. Questo decreto stabilirà anche le scadenze differenziate per l’esecuzione dei lavori, che potranno essere effettuati a fasi successive.

Infine, il Milleproroghe rinvia al 31 dicembre 2025 l’adozione di un altro decreto interministeriale, finalizzato alla definizione delle modalità per la valutazione congiunta dei rischi antincendio negli edifici scolastici, che dovrebbe coinvolgere più attori e stabilire una metodologia comune per la gestione del rischio.

 
 
 

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