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GSA nei Condomìni

Il Decreto 25 gennaio 2019 ha introdotto la gestione della sicurezza antincendio nei condomìni con altezza antincendio uguale o maggiore di 12 m.

Keyword: antincendio; GSA; sicurezza; progettazione; condominio; prevenzione; protezione; altezza antincendi; edifici.


Introduzione

In un precedente articolo, mi ero soffermato sul ruolo della GSA nella progettazione antincendio, in termini generali; in questo, voglio trattare il tema in questione in un campo specifico, ovvero negli edifici di civile abitazione.

Il Decreto 25 gennaio 2019 ha introdotto alcune modifiche e integrazioni all'allegato del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che rappresenta la regola tecnica verticale antincendio da applicarsi agli edifici di civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m. Nello specifico sono stati introdotti l'art. 9 (con il quale si concede la possibilità di avanzare istanza in deroga, con le procedure di cui all'art. 7 del D.P.R. 151/2011, qualora non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nel decreto) e l'art. 9-bis (che inserisce la GSA tra le misure già previste dal D.M. 16 maggio 1987, n. 246 che completa la strategia antincendio da adottare per l'attività).

Inoltre, all'art. 3, il Decreto 25 gennaio 2019 prescrive di adeguarsi alle disposizioni dell'allegato 1 (ovvero art. 9 e 9-bis) entro delle date prefissate. A tal proposito, ci tengo a precisare che per un condominio di altezza antincendio maggiore di 12 m, non basta adeguarsi alle nuove disposizioni di cui all'art. 9-bis (predisposizione di una Gestione della Sicurezza Antincendio) per essere in "regola", ma è sottinteso che tale edificio sia anche conforme a tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal D.M. 16 maggio 1987, n. 246.


Ma come si misura l'altezza ai fini antincendi?

Il parametro di riferimento per l'applicabilità del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 e del Decreto 25 gennaio 2019 o per l'assoggettabilità dell'att. n. 77 di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 è l'altezza antincendio. Pertanto, risulta indispensabile capire come valutarla. Innanzitutto:

si definisce altezza antincendi l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Tale definizione, estrapolata dal D.M. 30 novembre 1983, ci restituisce una visione parziale della misurazione del suddetto parametro, in quanto fornisce con chiarezza 1 dei 2 punti necessari per effettuare una misurazione di una distanza. Pertanto occorre interpellare i VVF, i quali mediante il Chiarimento prot. n° P558/4122 sott. 67 del 24/03/2004, hanno precisato il "secondo punto", ovvero che nella definizione di “altezza ai fini antincendio degli edifici civili”, pur se non esplicitato, il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall’esterno dell’edificio, restando inteso che dall’accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell’edificio.




Quindi per il calcolo della "altezza antincendio" di un edificio di civile abitazione occorre prendere in riferimento 2 punti:

  1. la soglia della finestra o del balcone più in alto;

  2. il livello esterno più basso, misurato considerando il piano accessibile dai mezzi dei VVF.

e calcolare la distanza verticale tra questi due punti.


La GSA nei condomìni

Per quanto riguarda i contenuti dell'art. 9-bis, si inizia con l'introdurre le "parole chiave" inserite nel decreto non precedentemente presenti. Nello specifico definisce:

  • EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza;

  • GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza;

  • Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;

  • L.P.: Livello di prestazione;

  • h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983 (precedentemente spiegata).

Quindi poi, associa il livello di prestazione in funzione del parametro guida, cioè l'altezza antincendio:

- L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);

- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);

- L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);

- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m).


Alla fine, al comma 3, riporta le misure gestionali da adottare per ogni livello di prestazione:




Dalle tabelle sopra riportate si vuole evidenziare che, per gli edifici di altezza antincendio compresa tra 54 m e 80 m (livello di prestazione 2) è prevista, come misura antincendio preventiva, l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico. Mentre, agli edifici con altezza maggiore di 80 m (livello di prestazione 3), oltre all'impianto di segnalazione manuale sopra riportato, è prescritto di prevedere l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte.


A tal proposito è importante ricordare che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 gennaio 2019, il 6 maggio 2021 scade il termine per gli adeguamenti antincendio, appena riportati, per gli edifici con altezza superiore a 54 m.


Per maggiori informazioni scrivici all'indirizzo email info@am-sa.it



Decreto 25 gennaio 2019
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