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Immagine del redattoreAM.SA s.r.l.

FOCUS NORMATIVO OTTOBRE 2024


AMBIENTE


«Rettifica del Regolamento Reach»

Sulla Gazzetta Ufficiale, 2ª Serie speciale, n. 80 del 17 ottobre 2024 è stata pubblicata una rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze chimiche denominate D4, D5 e D6.

Il Regolamento (UE) 2024/1328 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 53 del 11 luglio 2024.




SICUREZZA


«Ambienti a rischio sismico»

Il tema generale della sicurezza e del mantenimento della funzionalità degli impianti durante un evento sismico è uno dei temi più dibattuti di recente. Oltre alla specifica norma emanata da UNI per gli impianti antincendio, anche il Comitato Elettrotecnico Italiano ha affrontato il tema ed ha predisposto la Guida CEI 0-23, che stabilisce importanti misure per la progettazione e l’installazione di sistemi e componenti elettrici per bassa tensione in ambienti soggetti a rischio sismico e fornisce suggerimenti e accorgimenti per la riduzione della vulnerabilità sismica.

Le raccomandazioni della guida tecnica si applicano agli impianti elettrici installati in edifici nuovi o esistenti, di tipo residenziale, artigianale, industriale, terziario, o nei luoghi con pericoli specifici.

La Guida CEI 0-23 stabilisce inoltre che i danni provocati del terremoto ai sistemi e ai componenti elettrici sono dovuti, principalmente, agli spostamenti causati dalla mancanza di ancoraggio dei componenti elettrici, alla deformazione causata dalla forza di inerzia, allo spostamento della struttura nei punti di ancoraggio ma anche alla perdita di funzionalità a causa di guasti dei componenti interni. Il rischio emergente è la possibilità che si verifichino ulteriori danni di natura elettrica, di caduta dei supporti, di interruzione dei sistemi di comunicazione o addirittura che si sviluppi un incendio.



«Guida sulle misure di sicurezza per stoccaggio e materiali pericolosi»

È stata pubblicata la nuova edizione 2025 della norma NFPA 400 HAZARDOUS MATERIALS CODE che riguarda le misure di sicurezza fondamentali per lo stoccaggio, l'uso e la gestione di materiali pericolosi in tutte le occupazioni e strutture. Il Codice non si applica allo stoccaggio o all'uso di materiali pericolosi per uso individuale, all’interno delle abitazioni mono e bifamiliari.

Il Codice si applica al deposito, all’impiego e alla movimentazione di materiali pericolosi, quali:

- solidi e liquidi di nitrato di ammonio;

- solidi e liquidi corrosivi;

- solidi infiammabili;

- formulazioni di perossido organico;

- ossidanti solidi e liquidi;

- solidi e liquidi piroforici;

- solidi e liquidi tossici e altamente tossici;

- solidi e liquidi instabili (reattivi);

- solidi e liquidi reattivi all'acqua;

- gas compressi e criogenici.

La norma NFPA 400 rappresenta un ottimo strumento di approfondimento e permette di orientare il professionista nella valutazione del rischio di incendio, indipendentemente dallo strumento normativo effettivamente utilizzato, che potrà essere la norma antincendio specifica o il Codice di prevenzione incendi.



«INL: controllo a distanza»

La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha emanato la nota n. 7020 del 25 settembre 2024, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970.

Solo il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Per tale motivo, non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti qualora l’istante sia soggetto diverso dal datore di lavoro, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con quest’ultimo.

Ricordiamo che tali sistemi, per essere autorizzati devono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale.



«Il delegato alla sicurezza non risponde dell'infortunio se il DVR è lacunoso»

Con la sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2024, n. 39168, è emerso che il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi di osservanza e sorveglianza delle misure di prevenzione antinfortunistica.

Il caso vedeva un dirigente, avente delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di una società di capitali, essere ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose subite da un dipendente della medesima società.

Secondo i giudici, l'imputato, nella sua qualità di dirigente con delega alla sicurezza, era venuto meno all'obbligo di organizzare l'attività di carico degli elementi prefabbricati in modo che ne fosse garantita la stabilità in ogni fase. Con riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) si rilevava che non erano state fornite ai dipendenti prescrizioni più puntuali e precise.




ANTINCENDIO


«Aggiornamento delle tariffe per i servizi di prevenzione incendi»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 11 ottobre 2024 inerente all’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli adeguamenti delle tariffe riguardano i servizi di prevenzione incendi, i servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed i servizi tecnici resi dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Il decreto è in vigore dall’ottobre 2024.



«Eurocodice 1- Azioni sulle strutture esposte al fuoco»

L’Eurocodice 1 tratta le azioni termiche e meccaniche sulle strutture esposte al fuoco ed i metodi indicati sono applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile, con un carico d'incendio legato all'edificio e al suo utilizzo. La norma prevede azioni termiche nominali o basate su modelli fisici e fornisce negli allegati ulteriori dati e modelli per azioni termiche basate su modelli fisici.

Il documento è destinato ad essere utilizzato insieme alle parti dell'EN 1992 fino all'EN 1996 e all'EN 1999, che forniscono regole per la progettazione delle strutture per la resistenza al fuoco. 

La norma sostituisce la UNI EN 1991-1-2:2004.



«Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio contro l’incendio»

Sul sito web di UNI è stata pubblicata l'edizione aggiornata della norma UNI EN 1993-1-2:2024 – EUROCODICE 3 - PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCIAIO - PARTE 1-2: PROGETTAZIONE STRUTTURALE CONTRO L'INCENDIO che definisce i criteri di progettazione di strutture in acciaio nella situazione eccezionale di esposizione al fuoco.

La norma si applica alle strutture in acciaio che svolgono una funzione portante e fornisce i principi e le regole applicative di progettazione di strutture che devono soddisfare requisiti specifici di resistenza al fuoco in relazione ai livelli di prestazione.

Il documento si applica a strutture, o parti di strutture, che rientrano nell'ambito dell'EN 1993-1-1 e sono progettate di conseguenza. I metodi di progettazione indicati nella norma sono applicabili se la qualità di esecuzione è conforme a quanto specificato in EN 1090-2 e/o EN 1090-4, e se i materiali da costruzione e i prodotti utilizzati sono conformi a quanto specificato nella prEN 1



«Eurocodice 6- Progettazione delle strutture in muratura contro l’incendio»

Sul sito web di UNI è stata pubblicata l'edizione aggiornata della norma EN 1996-1-2:2024 EUROCODE 6 - DESIGN OF MASONRY STRUCTURES - PART 1-2: STRUCTURAL FIRE DESIGN che definisce i criteri di progettazione di strutture in muratura nella situazione eccezionale di esposizione al fuoco.

La norma prende in esame pareti interne non portanti, pareti esterne non portanti, pareti interne portanti con funzioni di separazione o non di separazione, pareti esterne portanti con funzioni di separazione o non di separazione.

Al documento si applicano le ipotesi delle norme EN 1990 e EN 1996-1-1 e le seguenti:

la scelta dello scenario di incendio di progettazione pertinente è effettuata da personale qualificato ed esperto;

qualsiasi misura di protezione antincendio presa in considerazione nella progettazione sarà adeguatamente mantenuta.



«Adeguamento antincendio strutture alberghiere»

Il 31 dicembre 2024 scade il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi.

Secondo l'art. 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14, la proroga al 31 dicembre 2024 è riservata solamente a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno SEI delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche.

Nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti ad applicare specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio.



«Rischio d’incendio nei reparti di risonanza magnetica»

La valutazione del rischio di incendio deve tener conto della tipologia del magnete (permanente, resistivo o superconduttore), delle caratteristiche e dell’ubicazione della struttura e dei pazienti esaminati. Inoltre, gli interventi di emergenza possono presentare aspetti di criticità se gli addetti antincendio non sono stati addestrati a utilizzare attrezzature amagnetiche e risultati idonei all’esposizione ai campi elettromagnetici.



«Prevenzione incendi per asili nido»

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato il documento PREVENZIONE INCENDI PER ASILI NIDO, un volume molto interessante sull’applicazione della regola tecnica verticale sulle attività di asilo nido (V 9), emanata con il decreto del Ministro dell'Interno 6 aprile 2020.

Il documento nasce dalla collaborazione tra INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed è scaricabile liberamente dal sito INAIL.

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