AMBIENTE
«Reati ambientali: il via alla nuova direttiva»
Sulla Gazzetta Ufficiale serie L del 30 aprile è stata pubblicata la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Tra i tanti, sono stati definiti:
- i nuovi reati;
- le fattispecie relative all’istigazione, al favoreggiamento, al concorso e al tentativo;
- la responsabilità delle persone giuridiche;
- le sanzioni applicabili alle persone giuridiche;
- le circostanze aggravanti;
- le circostanze attenuanti;
- il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato;
- i termini di prescrizione;
- le misure necessarie per ciascun Stato membro e stabilire la propria giurisdizione;
- il ricorso a strumenti investigativi;
- le misure di protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini;
- la pubblicazione di informazioni nell’interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato;
- l’adozione di misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale;
- la messa a disposizione di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate alle autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali;
- la formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini;
- il coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti all’interno di uno Stato membro;
- la cooperazione tra stati membri e commissione e altri organismi dell’Unione;
- l’elaborazione e la pubblicazione di una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali (entro il 21 maggio 2027).
«Rifiuti: avviati i test del RENTRI»
Con un comunicato del 16 aprile 2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) "avvia una fase di test su base volontaria del RENTRI con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali e di Unioncamere, dedicata agli utenti del Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti.".
L'ambiente di test "è raggiungibile dal portale del RENTRI (www.rentri.gov.it) con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, con l’obiettivo di avvicinare gli utenti al nuovo sistema".
Nei prossimi mesi l'ambiente di test sarà progressivamente arricchito con le diverse funzioni del RENTRI. Già a partire dalla data del comunicato (16 aprile 2024), è possibile "testare le procedure di iscrizione, la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo, la trasmissione della copia completa e la stampa del format di registro di carico e scarico".
Inoltre, "i produttori di software potranno accedere ai servizi e alla documentazione relativi a: vidimazione digitale del FIR cartaceo e trasmissione della copia, vidimazione digitale e trasmissione dei dati del registro di carico e scarico digitale, utilizzo di strumenti di identità digitale e di sottoscrizione".
Il MASE specifica che tale ambiente di demo rimarrà disponibile "anche dopo l’avvio a regime del sistema" RENTRI.
SICUREZZA SUL LAVORO
«Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro»
In data 11 aprile 2024, sul sito web di INAIL, è stato pubblicato un interessante volume su L’EFFICACIA DELLE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, che tratta di norme tecniche sui sistemi di gestione della sicurezza, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati, che evidenziano una significativa riduzione della frequenza e della gravità degli infortuni nelle aziende che hanno adottato un sistema di gestione della sicurezza certificato.
I Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) e il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) sono strumenti di adozione volontaria da parte delle aziende e rappresentano, pertanto, una presa di coscienza sulla necessità di rendere effettiva l’azione di prevenzione degli infortuni attraverso l’adozione di un approccio manageriale alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
«Promozione dell'invecchiamento attivo nei luoghi di lavoro»
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, inerente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, che prevede alcune misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro.
L’art. 2 del decreto, al punto a), definisce “persona anziana” la persona che ha compiuto 65 anni.
Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
L’art. 6 del decreto inoltre prevede l’attuazione di misure per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato.
ANTINCENDIO
«Gas fluorurati e impianti antincendio»
Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 15 aprile 2024, 2^ serie speciale, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, sostanze chimiche di origine antropica, utilizzati in svariati campi, compreso il settore antincendio.
Il regolamento 2024/573 stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative. Sono anche previste misure in tema di prevenzione delle emissioni, etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, è previsto inoltre il divieto di immissione sul mercato di apparecchiature di protezione antincendio che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra, diversi da PFC o HFC-23, elencati nell'allegato I.
«Modifiche al regolamento inglese sulla sicurezza antincendio dei grattacieli abitativi»
Sul sito web del governo inglese è stato pubblicato il documento THE BUILDING REGULATIONS 2010. AMENDMENTS TO THE APPROVED DOCUMENTS, che riporta alcune importanti modifiche al Regolamento delle costruzioni: Sicurezza antincendio, relativamente al Volume 1 che riguarda le abitazioni e al Volume 2 che riguarda invece gli edifici diversi dalle abitazioni.
Le modifiche riguardano le disposizioni di sicurezza antincendio relative alla realizzazione di più di una scala comune nei condomini più alti di 18 metri, alla progettazione delle vie di esodo orizzontali e verticali e alla progettazione di ascensori di tipo antincendio per l’evacuazione di emergenza.
Le modifiche al regolamento entreranno in vigore il 30 settembre 2026.
«Protocolli di prova e relativi criteri per la classificazione del comportamento all’incendio di moduli fotovoltaici applicati su diverse tipologie di tetto»
Le disposizioni di sicurezza antincendio sull’installazione di impianti fotovoltaici stabiliscono le modalità di scelta della classe di reazione al fuoco dei pannelli in relazione al tipo di supporto presente sulla copertura del fabbricato. La circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 6334/2012 stabilisce che, in alternativa, è possibile effettuare una valutazione del rischio di incendio ad hoc finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Regolamento europeo UE 305/2011.
Per questa finalità, un utile approfondimento sul comportamento al fuoco di insiemi costituiti da pannelli fotovoltaici, accoppiati ad uno specifico strato di copertura di tetti, è rappresentato dalla norma CEI TS 82-89: RISCHIO D'INCENDIO NEI SISTEMI FOTOVOLTAICI - COMPORTAMENTO ALL’INCENDIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU COPERTURE DI EDIFICI: PROTOCOLLI DI PROVA E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE, pubblicata sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano. Lo standard descrive alcuni protocolli di prova e dei relativi criteri per la classificazione del comportamento all’incendio di moduli fotovoltaici applicati su diverse tipologie di tetto, definiti tetti FV.
Dalle analisi effettuate per la valutazione del comportamento all’incendio, assumano una rilevante importanza alcune particolarità e caratteristiche dei moduli fotovoltaici quali il collante (incapsulante) utilizzato per fissare i diversi strati che compongono il modulo FV, lo strato polimerico posto a chiusura del modulo (backsheet, lato copertura edificio), l’inclinazione dei moduli, gli inneschi particolarmente aggressivi quale la fiamma iniziale di potenza, di dimensioni e durata rilevante, la presenza di ventilazione, il tipo di copertura sottostante al modulo, ad esempio, con membrane impermeabilizzanti e/o strati di isolamento termico e la distanza tra modulo e copertura.
«Applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione»
Sul sito web di UNI è pubblicata la norma UNI EN 15725:2023 - APPLICAZIONE ESTESA DELLE PRESTAZIONI AL FUOCO DEI PRODOTTI E DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE: PRINCIPIO DELLE NORME EXAP E DEI RAPPORTI EXAP che fornisce le procedure per la preparazione di norme e rapporti in seguito al processo di applicazione estesa (EXAP) utilizzando i risultati delle prove di reazione al fuoco, delle prove di resistenza al fuoco e delle prove di esposizione al fuoco esterno dei tetti effettuate per la classificazione al fuoco di prodotti e famiglie di prodotti in conformità alle varie parti della UNI EN 13501.
Un prodotto da costruzione può essere immesso sul mercato con diversi spessori, densità, condizioni di fissaggio, substrati, dimensioni, e non è possibile testare tutte le combinazioni di diversi parametri per quanto riguarda la reazione al fuoco o la resistenza al fuoco, sebbene questi parametri possano influenzare sostanzialmente il risultato del test.
Il processo di applicazione estesa utilizza regole che si basano essenzialmente sullo scenario peggiore e su tecniche di interpolazione. Le regole EXAP limitano il numero di test richiesti dai metodi di implementazione per determinare la classificazione al fuoco di una gamma di prodotti, ad esempio di dimensioni più grandi, e formano un accordo tecnico standardizzato sulle modifiche dei parametri.
«Zone logistiche semplificate (ZLS) e prevenzione incendi»
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 che istituisce le Zone logistiche semplificate (ZLS), che costituiscono delle aree geografiche in cui sono previsti agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.
Le opere per la realizzazione di attività economiche, industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e sono soggette ad autorizzazione unica.
Eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta per la localizzazione e l’approvazione del progetto delle opere, comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni sono adottati mediante Conferenza semplificata, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed i termini previsti sono ridotti della metà.
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