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FOCUS NORMATIVO MAGGIO 2024

Immagine del redattore: AM.SA s.r.l.AM.SA s.r.l.

AMBIENTE



«Spedizioni di rifiuti: cambia la disciplina»

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 ed abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il regolamento stabilisce:

- le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione;

- le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il provvedimento si applica:

a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;

b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;

c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;

d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Sono, invece, esclusi dall’ambito d’applicazione i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;  i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi; i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.



«Modifiche al regolamento europeo sulle sostanze chimiche (REACH)»

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 17 maggio 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione del 16 maggio 2024 sulle sostanze chimiche pericolose.

Il Regolamento (UE) 2024/1328 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda:

- l’ottametilciclotetrasilossano («D4»);

- il decametilciclopentasilossano («D5»);

- il dodecametilcicloesasilossano («D6»).

Il Regolamento è in vigore dal 20 maggio 2024 e si applicherà

a decorrere dal 21 maggio 2026, fatta eccezione per alcune

disposizioni previste dall'art. 85 che presentano scadenze differite.




SICUREZZA



«Modifiche alla normativa sui rischi rilevanti»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 che reca disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

L’art. 14 del decreto-legge n. 63/2024 interviene sull’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, relativo all’attuazione della direttiva Seveso III, e stabilisce che per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il Comitato Tecnico Regionale (CTR) dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza.

Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.



«Esposizione professionale a sostanze reprotossiche»

In data 14 maggio 2024, l’INAIL ha pubblicato sul web un interessante volume sulla DIRETTIVA UE 2022/431 E NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI, che tratta di attività connesse al recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, con particolare riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione e ai farmaci considerati pericolosi.




ANTINCENDIO



«Reazione al fuoco di rivestimenti e pannelli in legno massiccio»

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 maggio 2024 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2024/1399 della Commissione del 10 novembre 2023 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE.

Il nuovo regolamento sostituisce la tabella 2 dell’allegato della decisione 2006/213/CE, per i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio.

Il regolamento 2024/1399 entra in vigore il 20 agosto 2024 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




«Scade il termine di presentazione»

Il 30 giugno 2024 scade il termine per la presentazione al Comando dei Vigili del fuoco della prima SCIA per l’adeguamento antincendio degli istituti universitari e delle istituzioni dell'Alta Formazione, compresi gli edifici di istruzione ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy. La SCIA antincendio dovrà attestare l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992:

- 7.0 (generalità),

- 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) e illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);

- 8 (sistemi di allarme);

- 9.2 (estintori);

- 10 (segnaletica di sicurezza);

- 12 (norme di esercizio).

La proroga per l'adeguamento è stabilita dal decreto del Ministro dell’interno 25 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2022, inerente all’attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La successiva scadenza per la presentazione della SCIA relativa al completamento dei lavori di adeguamento antincendio è fissata al 31 dicembre 2024.



«Chiarimenti sulla tematica semplificazioni spettacoli dal vivo»

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo.

Il D.L. n. 215/23 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione che regolamenta specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da un massimo di 2.000 partecipanti e da una circoscritta durata dell’evento, precisamente dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.

La circolare della Pubblica Sicurezza chiarisce che la disposizione NON SI APPLICA alle discoteche ed ai locali da ballo. Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente), mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della norma gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

In questi casi il Sindaco rilascia la licenza di esercizio dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

La circolare è pubblicata sul sito web di Accademia Polizia Locale.



«Direttiva EPBD (CASE GREEN) e prevenzione incendi»

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 1275 del 8 maggio 2024 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia. La direttiva EPBD (Energy Performance Building Directive), denominata CASE GREEN, si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo energetico entro l’anno 2030, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre per gli edifici privati l’obbligo decorre dal 2030. Tutti gli edifici residenziali dovranno ridurre il loro consumo energetico medio del 16% entro il 2030, e del 20-22% entro il 2035.

La direttiva europea EPBD afferma che le misure per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e l'installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica modificano i rischi che gli Stati membri devono affrontare ai fini della sicurezza antincendio degli edifici. Quindi costituisce un importante richiamo al rispetto delle norme antincendio sulle chiusure d’ambito, sulla scelta dei materiali e sulle nuove tecnologie.

Entro il 2025, inoltre, la Commissione europea pubblicherà linee guida e orientamenti per la sicurezza antincendio delle autorimesse. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica di autovetture elettriche e posti bici. Negli edifici residenziali esistenti con più di tre posti auto saranno introdotte misure per l'installazione del pre-cablaggio per i posti auto, in proporzione al numero di veicoli leggeri elettrici. I proprietari e i locatari di edifici, che non hanno la possibilità di installare un punto di ricarica, potranno richiedere l'installazione di un punto di ricarica accessibile al pubblico in prossimità del proprio luogo di residenza.

Saranno inoltre garantite iniziative di consulenza e formazione per migliorare la prestazione energetica, per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, l’impiego di energie da fonti rinnovabili, l’uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e la sicurezza in caso di incendio.

E’ prevista l’istituzione di Sportelli unici per la prestazione energetica.

La direttiva è in vigore dal 28 maggio 2024.

 
 
 

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