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  • Immagine del redattoreAM.SA s.r.l.

Facciate e cappotto: bonus e prevenzione incendi

Aggiornamento: 2 mar 2023

Quali sono le principali attenzioni da avere nella progettazione delle facciate, soprattutto in materia di sicurezza antincendio 🧯?


Facciate condominiali molto spetto oggetto di interventi riguardanti il bonus facciate o superbonus.

Analisi della problematica

Superbonus, Ecobonus e Bonus facciate sono alcune delle misure previste dalle Leggi di Bilancio degli ultimi anni al fine di incentivare la riqualificazione architettonica, energetica e sismica degli edifici. Sicuramente una vantaggiosa opportunità per "modernizzare" energeticamente edifici datati e non solo.

Ma per quale ragione la nostra attenzione, in qualità di professionisti antincendio, dovrebbe andare verso le tematiche inerenti la riqualificazione energetica?

Beh, diciamo che non servono approfondite analisi per comprendere quanto siano stati determinanti nella propagazione delle fiamme e dei fumi le componenti e la configurazione delle facciate impiegati, ad esempio, nella “Torre dei Moro” a Milano, la cui “vela” in facciata si è trasformata in un camino che ha accelerato e veicolato le fiamme a tutti i livelli dell’edificio (ti invito, se non lo hai mai visto, a guardare i video sotto riportati).

Inoltre è inutile parlare di come le medesime criticità si possono estendere allo stesso modo ad un’altra parte dell’involucro edilizio, riconducibile sempre e comunque ad una facciata, che è quella rappresentata dalle coperture.



A tal riguardo, possiamo ricordare quanto avvenuto nell’incendio che ha coinvolto circa 1800 mq di copertura posta ad una quota superiore a 22 m in un edificio storico della città di Torino ubicato nei pressi della stazione Porta Nuova.

Questi pochi esempi permettono di rendere abbastanza intuitivo il collegamento tra facciate e professionista antincendio (o comunque progettazione antincendio). Quindi, mi piacerebbe, fornirti alcuni chiarimenti sulle metodologie di progettazione antincendio delle facciate al fine di coadiuvare la prevenzione incendi alla riqualificazione energetica e architettonica di un edificio.


La guida tecnica sulla sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili

La prima volta che in Italia viene affrontato il tema “facciate” è nel 2010, a valle di un’evoluzione costruttiva che negli anni ha visto il passaggio dalle semplici facciate in muratura alle facciate ventilate, continue, con inserimento di materiali coibenti e isolanti. Ciò ha portato all’emanazione della Circolare riportante la prima “Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili” nel marzo 2010 (aggiornata poi nel 2013), approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la Prevenzione Incendi e definita, dallo stesso Comitato, “Documento volontario di applicazione” per edifici di altezza superiore a 12 m. Per cui, per gli edifici progettati ante 2010 ci si poteva affidare alla sensibilità del progettista, mentre per gli edifici progettati post 2010 ci si poteva affidare alla professionalità ed etica del progettista che, seppur non “obbligato”, sceglieva di seguire le indicazioni della sopra citata Guida. Quest'ultima, in ottica di progettazione prestazionale, andrebbe vista anche come utile riferimento per la determinazione e definizione delle prestazioni e livelli di sicurezza da garantire piuttosto che esclusivamente come applicazione prescrittiva. In tal senso, è particolarmente utile riportate quelli che sono gli obiettivi, di sicurezza antincendio da perseguire, contenuti nella Guida:

  1. Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra le testa del solaio e la facciata o tra le testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio.

  2. Limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edifico);

  3. Evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.


La scelta delle tecnologie e dei materiali per la sicurezza antincendio

All'interno dei vari Vademecum vengono riportati gli elenchi dei documenti da trasmettere al fine di ottenere le agevolazioni fiscali. Tra questi, sono citate le schede di prodotto e la marcatura CE con relativa dichiarazione di Prestazione dei prodotti impiegati. Per tale motivo, è obbligatorio, in conformità con la normativa internazionale, il rispetto del Regolamento Europeo n. 305/2011/CE in quanto i materiali e prodotti isolanti utilizzati nelle facciate a cappotto sono prodotti da costruzione e pertanto ricadono nel campo di applicazione del suddetto Regolamento. Tale regolamento, impone la commercializzazione dei soli prodotti marcati CE e definisce i principi generali che la marcatura stessa garantisce, legati in particolare alla salute e sicurezza delle persone durante l’intero ciclo di vita delle opere e così riassunte:

  1. Resistenza meccanica e stabilità

  2. Sicurezza in caso di incendio

  3. Igiene, salute e ambiente

  4. Sicurezza e accessibilità nell’uso

  5. Protezione contro il rumore

  6. Risparmio energetico e ritenzione del calore

  7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Volendo restare in tema di prevenzione incendi, per la sicurezza in caso di incendio, il Regolamento prevede che le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

  • la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

  • la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;

  • la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;

  • gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;

  • si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

Aspetti che risultano piuttosto in linea con gli obiettivi riportati nella "Guida" di cui al paragrafo precedente.

È chiaro, inoltre, che se da un lato vige l’obbligo di scegliere un prodotto realizzato in conformità alla rispettiva norma armonizzata non vi è alcuna indicazione nei Vademecum sulle prestazioni richieste ed in particolare su quelle relative alla sicurezza in caso di incendio, considerando in particolare la componente “reazione al fuoco”. È anche vero che, le prestazioni minime che un componente dovrebbe possedere dovrebbero venire fuori da una attenta e mirata valutazione del rischio. Quest'ultima sempre necessaria nell'ambito di una progettazione prestazionale.

Conclusione

Ovviamente per esigenze editoriali, la presente trattazione mira a fornire solo un'infarinatura generale del problema. Lascio quindi a te, caro lettore, il dovuto approfondimento che potrai iniziare dalla bibliografia sotto riportata.



Per maggiori informazioni scrivici all'indirizzo email info@am-sa.it



 

Fonti

Bibliografia

  • Lettera Circolare Prot. n.5643 del 31/03/2010 - GUIDA TECNICA su: "Requisiti antincendio delle facciate negli edifici civili".

  • Allegato 1, Lettera - Circolare Prot. n.5043 del 15/04/2013 - GUIDA TECNICA su: "Requisiti antincendio delle facciate negli edifici civili" - AGGIORNAMENTO.

  • Cavriani M.C.; Lombardini M.; Schiaroli S.; Mazzarella F.; "Facciate a Cappotto: superbonus e sicurezza. La sperimentazione dei Vigili del fuoco nel 2020"; Antincendio 12/20; dicembre 2020; pag. 12-17.

  • Amaro G.G.; Vultaggio E.; "La valutazione incendi nelle applicazioni edilizie: Il valore di un incentivo. Quali attenzioni e quali opportunità?"; Antincendio 10/21; ottobre 2021; pag. 68-79.


 
LETTERA_CIRCOLARE_FACCIATE_CONTINUE
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Lettera_Circolare_ n.5043 del 15.04.2013
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