Esistono delle differenze tra i Costi per la sicurezza e gli oneri per la sicurezza?
Keyword: DPI, PSC, Sicurezza, CSP
Premessa
Molto spesso, soprattutto in ambito di appalti pubblici, ci si imbatte nei “costi per la sicurezza” e negli “oneri per la sicurezza”. La domanda che sovente ci si pone è: Ma qual'è la differenza tra le due?
Vediamo di rispondere alla domanda.
L’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, riguardante il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), prevede che questo documento, oltre ad essere costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, contenga anche la stima dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dell’Allegato XV al citato decreto (Contenuti minimi dei piani di sicurezza). Pertanto il D.Lgs. 81/2008 introduce i costi per la sicurezza nei contenuti del PSC. Inoltre, l’Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 individua, al par. 4, le modalità con le quali procedere alla stima dei costi per la sicurezza.
Oltre alla legislazione vigente in materia, si deve fare riferimento anche a:
il parere dell’U.O.C. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 27.05.2005;
le Linee guida per l’applicazione del DPR 222/2003 (oggi Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008), realizzate da ITACA e dalla Commissione Salute Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di lavoro ed emesse dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 01.03.2006;
la determinazione n.4/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente come oggetto: “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici;
il D. Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) e relative Linee Guida.
Pertanto, tutto ciò premesso, si può a questo punto fare una distinzione tra gli “oneri della sicurezza” ed i “costi della sicurezza”, termini spesso impropriamente utilizzati.
Gli oneri per la sicurezza sono gli oneri afferenti all’esercizio dell’attività d’impresa; si tratta delle spese che ciascun Datore di Lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l’esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico cantiere. Questi oneri sono contenuti nella quota parte delle spese generali (di cui alle analisi dei prezzi) e non sono riconducibili ai costi per la sicurezza previsti dal p. 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/08. Ad esempio, sono oneri per la sicurezza, la formazione del personale, la sorveglianza sanitaria, i DPI, ecc..
I costi per la sicurezza sono i costi che derivano, in caso di lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, dalla stima effettuata nel PSC secondo quanto previsto dal par. 4 dell’Allegato XV al citato decreto. L’impresa è vincolata contrattualmente a tali costi in quanto fanno riferimento a specifiche richieste del committente riguardanti la sicurezza e la tutela della salute. In questi costi si possono considerare esclusivamente le tipologie, previste al p. 4.1.1 dell’Allegato XV.
I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso da parte dell’offerente.
Quali sono le voci di costo rientrati nei costi per la sicurezza?
Il par. 4 dell’Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008, individua le voci che devono essere contabilizzate tra i costi per la sicurezza. Nello specifico il par. 4.1.1 recita:
<<Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi per la sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i costi:
degli apprestamenti previsti nel PSC;
delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
delle misure di coordinamento relativo all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva>>.
Quindi, pare chiaro che gli unici costi per la sicurezza che devono essere stimati all’interno del PSC sono solo ed esclusivamente quelli riportati al par. 4.1.1 dell’Allegato XV.
I costi per la sicurezza derivano dalla stima effettuata nel PSC per eseguire le lavorazioni in sicurezza. Gli oneri della sicurezza sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri.
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