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  • Immagine del redattoreAM.SA s.r.l.

FOCUS NORMATIVO MARZO 2024


AMBIENTE


«Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, con il quale è stato ufficialmente approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024.

Anche se il comma 2 dell’articolo 1 del nuovo DPCM recita che “il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno” (disposizione di carattere, pertanto, generico come indica la parte di “ogni anno”), in verità il termine di consegna della modulistica è il 30 giugno 2024, ovvero 120 giorni dopo la pubblicazione del nuovo DPCM, come disposto dall’art. 6, comma 2-bis, legge 70/1994.

Per quanto attiene le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione e le istruzioni per la compilazione del modello, il tutto rimane invariato.




SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO


«Tutela della sicurezza del personale scolastico»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024 è stata pubblicata la Legge n. 25 del 4 marzo 2024, che riporta le modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Viene istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico.

All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;

c) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali;

d) vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;

f) proporre al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;

g) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché’ a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l’alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;

h) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell’esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

L’Osservatorio acquisisce i dati relativi all’entità ed alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.

Il Ministro dell’istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.




SICUREZZA SUL LAVORO


«Sostanze pericolose e nuovi valori limite per il piombo e i diisocianati»

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 869 del 19 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio, per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono avere effetti nocivi sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto.

Invece i diisocianati sono sostanze sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali.

È necessario quindi adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, che comprendono misure igieniche, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e una sorveglianza sanitaria specifica.

In ogni caso i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026.


«Agenti cancerogeni e mutageni»

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI. LAVORARE SICURI - EDIZIONE 2024 un manuale informativo per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il manuale è destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP e rappresenta uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro.

Dopo una panoramica sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi e sulla classificazione e sull’etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti, accompagnate da una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici.




ANTINCENDIO


«Direttiva CASE GREEN e sicurezza antincendio»

Il 12 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente la direttiva EPBD (Energy Performance Building Directive), denominata CASE GREEN, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo energetico entro l’anno 2030, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre per gli edifici privati l’obbligo decorre dal 2030. Tutti gli edifici residenziali dovranno ridurre il loro consumo energetico medio del 16% entro il 2030, e del 20-22% entro il 2035.

La direttiva europea EPBD afferma che le misure per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e l'installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica modificano i rischi che gli Stati membri devono affrontare ai fini della sicurezza antincendio degli edifici. Quindi un importante richiamo al rispetto delle norme antincendio sulle chiusure d’ambito, sui materiali e sulle nuove tecnologie.

Entro il 31 dicembre 2025, inoltre, la Commissione europea pubblicherà orientamenti per la sicurezza antincendio delle autorimesse.


«Pubblicata la prima edizione della norma»

È stata pubblicata la prima edizione della norma ISO 7240-29:2024 - FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS PART 29: VIDEO FIRE DETECTORS, che specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per i rilevatori di incendio video (VFD), che funzionano nello spettro visibile, per l'uso nei sistemi di rilevamento e allarme antincendio installati all'interno degli edifici ma anche in spazi esterni.

Un sistema di rivelazione incendio video differisce da alcuni rivelatori puntiformi in quanto la rilevazione viene eseguita a distanza dall'incendio reale e quindi non comporta il contatto del sensore con i prodotti della combustione. La tecnologia di rivelazione di incendi di tipo video consente di identificare i fumi e le fiamme, conseguenti ad un principio di incendio, e di azionare un allarme o di intraprendere le azioni necessarie.

La norma non contempla i rilevatori sviluppati per la protezione di rischi specifici che incorporano caratteristiche speciali, comprese caratteristiche aggiuntive o funzionalità migliorate ma può essere utilizzata come guida per l’effettuazione di test di altri tipi di VFD che funzionano secondo principi diversi.

I sistemi di rivelazione della temperatura sono prescritti dal decreto del Ministro dell’interno 26 luglio 2022 relativo agli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

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