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CAM edilizia

COSA SONO e NORMATIVE VIGENTI

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti il cui soddisfacimento porta a definire la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita. La scelta dei criteri si basa sui principi dell’economia circolare e sono coerenti con un approccio bio-ecosostenibile, che si basa sull'integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell’ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi, consentendo quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri. Le competenze, gli accorgimenti progettuali e le tecnologie riguardo il tema dell’efficientamento energetico costituiscono solo una parte della sostenibilità, che invece tange diversi aspetti, indagati nell’ambito di un’analisi del ciclo di vita, della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o edificio.

Sebbene esista una struttura di base comune; i CAM fanno riferimento a più categorie merceologiche e per ciascuna di esse vengono riportate le normative di riferimento ambientale, vengono fornite tutte le indicazioni sulle procedure di esecuzione delle gare di appalto e viene descritto l’approccio da seguire per la definizione di ciascun criterio ambientale minimo.

Per quanto riguarda la categoria dell’Edilizia, la loro applicazione è garantita dalle indicazioni riportate prima con il decreto 11 ottobre 2017, emesso dal “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, poi con il decreto 23 giugno 2022 sancito dal “Ministro della transizione ecologica”; il quale funge da revisione al precedente tenendo conto del progresso tecnologico e dell’evoluzione normativa ambientale. Di fatto i CAM contenuti nel nuovo decreto, entrati in vigore il 4 dicembre 2022, comportano l’abrogazione di quelli vecchi; pertanto LA NORMATIVA A CUI SI FA RIFERIMENTO È ESCLUSIVAMENTE QUELLA PIÙ RECENTE (ogni richiamo a paragrafi contenuti in tale documento sarà da qui in avanti indicato con la simbologia §). Vi è infine l’articolo 57 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n.36), il cui comma 2 prevede l’obbligo di applicazione delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nel suddetto decreto.

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei CAM è mirata anche alla razionalizzazione dei consumi in un’ottica di medio-lungo periodo, l’allegato al decreto 23 giugno 2022 è infatti stato elaborato in attuazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)”, adottato l’11 aprile 2008.



APPLICAZIONE

Le disposizioni indicate nell’allegato del suddetto decreto si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, in particolare i CAM sono adottati per:

  1. l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;

  2. l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;

  3. l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici e nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti, i CAM hanno un’applicazione limitata, come indicato al § 1.1.

Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi.

 


OBBLIGHI E CRITERI PREMIANTI

Tra le indicazioni riportate nel decreto vi sono come detto specifiche tecniche e clausole contrattuali (prestazioni tecniche) obbligatoriamente da inserire nella documentazione progettuale ed in quella di gara; ma ve ne sono altre facoltative riguardanti criteri di selezione degli offerenti e criteri di aggiudicazione per gli affidamenti, descritti a paragrafo scorso. Di seguito uno schema riassuntivo:

 

Il capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo deve integrare tutte le clausole contrattuali di cui ai § 2.2, 3.1 e 4.2.

Tra di esse è prevista la redazione di una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM” (Relazione CAM), contenente:

 

§  le scelte progettuali;

§  gli elaborati progettuali nei quali si evince il rispetto dei requisiti relativi ai CAM;

§  i requisiti di materiali e prodotti da costruzione, in conformità ai CAM;

§  i mezzi di prova che l’appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

 

L’aggiudicatario deve integrare nel progetto definitivo-esecutivo le specifiche tecniche (§ 2.3, 2.4, 2.5, 2.6):

 

§  progettuali di livello territoriale-urbanistico

§  progettuali per gli edifici

§  per i prodotti da costruzione

§  progettuali relative al cantiere

 

Il progettista dà inoltre evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche.

 

Vi sono infine i criteri premianti, ossia metodologie e requisiti sui quali non vige un vero e proprio obbligo, ma che garantiscono un vantaggio sulla concorrenza se inseriti nella documentazione. In fase di aggiudicazione, ciascuno di essi comporta infatti l’assegnazione di una quota sul punteggio tecnico complessivo. Per ciascuno dei tre tipi di affidamento, il decreto definisce quali sono i suddetti criteri rispettivamente ai § 2.7, 3.2 e 4.3; tra quelli di maggior rilevanza vi sono sicuramente:


o   Progettazione in BIM, per cui ciascun concorrente si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche.

È peraltro prevista l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale dell’opera.

 

o   Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) per cui si attribuisce un punteggio all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria per cui sia stato definito il livello di esposizione ai suddetti rischi.

 

o   Studio LCA (Life Cycle Assessment - analisi del ciclo di vita) e studio LCC (Life Cycle Costing - valutazione dei costi del ciclo di vita), i cui concetti sono stati introdotti dalla Commissione europea nelle politiche per la sostenibilità specificando come questo costituisca il miglior approccio disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e sistematica che aiuta i tecnici a progettare correttamente un edificio sostenibile. La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA ed uno studio LCC.


OBIETTIVI

I CAM rappresentano uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Si riporta in seguito l’elenco completo rimandando al § 1.3 per maggiori dettagli:


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