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Immagine del redattoreAM.SA s.r.l.

NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLE E ASILI NIDO: 1 ANNO IN PIÙ PER ADEGUARSI…


Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (legge n. 14 del 24 febbraio 2023), tramite l'art. 5, comma 5, si dispone la proroga al 31 dicembre 2024 per l'adeguamento alla normativa antincendio riguardante gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto.


CHI RIGUARDA?

La normativa riguarda edifici scolastici e locali destinati alla scuola, strutture adibite a percorsi di istruzione, formazione professionale e tecnica, ma anche edifici destinati ad asilo nido con più di 30 persone presenti (compresi neonati, bambini ospitati e personale di servizio). Il decreto riporta inoltre le misure di prevenzione incendi per gli asili nido con meno di 30 persone presenti, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F., esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.


COSA BISOGNA FARE?

Con Decreto del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno e del Ministero Istruzione vengono pubblicate le indicazioni programmatiche che riguardano l’adeguamento antincendio per locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Si tratta di indicazioni prioritarie per l’adeguamento alla normativa antincendio, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi (articoli 3 e 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151) e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 e per la sicurezza sul lavoro, quanto disposto nel Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).


COME ADEGUARSI?

Le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, spiega il Ministero dell’Interno (Art 2 del Decreto 21 marzo 2018), potranno essere realizzate secondo i tre seguenti livelli di priorità (con riferimento al DM 26/8/92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica e DM 03/08/2015 con la pubblicazione delle specifiche Regole Tecniche Verticali RTV-7 e RTV-9.


livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti:

  • 7.1 7. (7.1. Impianto elettrico di sicurezza), limitatamente al secondo comma, lettere a) e b);

  • 8 (SISTEMI DI ALLARME);

  • 9.2 (Estintori);

  • 10 (SEGNALETICA DI SICUREZZA);

  • 12 (NORME DI ESERCIZIO).


livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti:

  • 6.1(Spazi per esercitazioni);

  • 6.2(Spazi per depositi);

  • 6.4(Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche);

  • 6.6(Spazi per servizi logistici);

  • 6.6.1 (Mense);

  • 9.3(Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi).

livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.



QUALI SONO I PRINCIPALI ASPETTI DELLA REGOLA TECNICA?

Vediamoli qui di seguito:

  1. viene introdotta l’attrezzatura di ausilio per l’esodo

  2. viene riproposto e rivisitato il concetto di esodo orizzontale progressivo

  3. impone un valore determinato per il carico di incendio specifico dell’attività

  4. è prevista la suddivisione in compartimenti antincendio

Infine, viene chiarito che le scuole e gli asili nido non a norma antincendio non saranno interessate da provvedimenti di sospensione delle attività se non in presenza di gravi violazioni che espongano obiettivamente ai rischi di carattere generale.



Riferimenti normativi MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 21 marzo 2018 -Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (GU n.74 del 29-3-2018)

DM 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. (G.U. 16 settembre 1992)


DM 03 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU del 20/8/2015)


D.M. 7 agosto 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. del 24 agosto 2017)


D.M 6 aprile 2020 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. del 14 aprile 2020)

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